COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 86. DELIBERA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
86. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA AGROPOLI / BATTIPAGLIESE DEL
28.02.2010 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla
relazione del Sostituto Procuratore Federale, si evince che: “30’ prima dell’inizio della gara, si è verificato,
all’ingresso del settore riservato alla tifoseria ospite, uno scontro tra i Carabinieri ed i tifosi della società
Battipagliese, che ha avuto, come conseguenza, il ferimento di un Carabiniere ed il fermo di alcuni tifosi”.
Tali fatti, invero di straordinaria gravità, che configurano una grave violazione dei principi di civiltà, non solo
sotto il profilo meramente sportivo, non sono, peraltro, smentiti neppure dalla ricorrente, che si è limitata a
sottolineare come la maggioranza dei tifosi presenti abbia osservato un comportamento assolutamente
corretto. Ad avviso di questa Commissione, vicende come quella in esame, che ha causato il ferimento di
un rappresentante delle Forze dell’Ordine e determinato la conseguenza del fermo di alcuni tifosi (il che fa
ritenere che sia stata opposta una resistenza, inammissibile ancor di più sotto il profilo delle modalità di
esplicazione, all’intervento delle Forze di Polizia), sono connotate di indubbia gravità ed assolutamente
ingiustificabili, anche in considerazione della natura sociale dell’attività dilettantistica. Non v’è dubbio, poi,
che di tali fatti debba rispondere la società ricorrente, a titolo di ineludibile responsabilità oggettiva. La
sanzione, inflitta dal primo Giudice, appare, quindi, equa e proporzionata, in rapporto alla gravità delle
violazioni imputate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del G.S.T., a carico della società reclamante;
dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Battipagliese.