COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 93. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
93. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GRAVIT WALTER LANDI – GARA FRIGENTO / GRAVIT WALTER
LANDI DEL 20.02.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dalla lettura del reclamo
non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dettagliatamente dall’arbitro nel proprio
referto di gara. Al riguardo, deve confermarsi la qualifica del rapporto arbitrale, per consolidata
giurisprudenza sportiva, quale fonte privilegiata di prova. Quanto, poi, alla commisurazione della sanzione,
questa Commissione ritiene che la squalifica, inflitta dal Primo Giudice a carico del calciatore Bardaro
Gerardino, sia da valutare equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T., a carico del menzionato
calciatore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Gravit Walter Landi.