COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 93. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

93. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GRAVIT WALTER LANDI – GARA FRIGENTO / GRAVIT WALTER

LANDI DEL 20.02.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dalla lettura del reclamo

non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dettagliatamente dall’arbitro nel proprio

referto di gara. Al riguardo, deve confermarsi la qualifica del rapporto arbitrale, per consolidata

giurisprudenza sportiva, quale fonte privilegiata di prova. Quanto, poi, alla commisurazione della sanzione,

questa Commissione ritiene che la squalifica, inflitta dal Primo Giudice a carico del calciatore Bardaro

Gerardino, sia da valutare equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T., a carico del menzionato

calciatore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Gravit Walter Landi.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it