COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 94. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PEGASO CAPO MISENO – GARA NOCERA / PEGASO CAPO MISENO DEL 16.01.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,
che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Invero, sotto gli aspetti di riferimento, non può che rinviarsi al rapporto arbitrale, che è, per costante
giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Quanto alla commisurazione della sanzione
dell’ammenda, questa C.D.T., in una valutazione approfondita ed equitativa, pur sul doveroso presupposto
che essa debba essere considerata pena accessoria, giudica che, in considerazione della gravità della
vicenda, essa debba risultare comunque affittiva in misura adeguata. In una valutazione globale della
vicenda, dunque, si ritiene che la richiesta di annullamento della diffida, relativa al campo di gioco, non
possa essere accolta, nel mentre la sanzione pecuniaria deve essere rideterminata in euro 750,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione dell’ammenda, a carico della
reclamante, ad euro 750,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.