COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 95. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SAN GREGORIO / CAVA DEI TIRRENI DEL 6.03.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dalla lettura del reclamo
non si evince alcun elemento che possa confutrare quanto riportato dettagliatamente dall’arbitro nel proprio
referto di gara, che configura, per consolidata giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. In ordine
alla commisurazione della pena, questa Commissione ritiene che la squalifica inflitta dal Primo Giudice, a
carico del calciatore Nigro Gerardo, sia stata quantificata con equità e giusta proporzione, rispetto
all’effettiva gravità ed obiettiva, pesante volgarità del gesto commesso (violento calcio volontario al portiere
della squadra antagonista). P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T., a carico del menzionato
calciatore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società San Gregorio.