CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 08 febbraio 2010 promosso da: A.S.D. Beachman Club Adriatico contro Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee IL COLLEGIO ARBITRALE

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 08 febbraio 2010 promosso da: A.S.D. Beachman Club Adriatico contro Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro

riunito in conferenza personale in data 8 febbraio 2010 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1987 del 21 ottobre 2009) promosso da: A.S.D. Beachman Club Adriatico, con sede in Villamagna (CH), via Colle Ruzzo n. 2, P. IVA 01475580662 e C.F. 91044170685, in persona del presidente, sig. Domenico D’Egidio, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Di Paolo. - parte istante Contro Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, in persona del presidente, prof. Ugo Matteoli, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Avagliano. - parte intimata

IN FATTO

A) Con atto depositato il 20.10.2009 presso la segreteria del TNAS (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport), l’A.S.D. Beachman Club Adriatico ha così riassunto i fatti di causa:

1) L’A.S.D. Beachman Club Adriatico ha partecipato alle gare di pesca sportiva relative alla manifestazione “Trofeo Eccellenza Nord-Sud per Società – Surf Casting 2009”, tenutasi nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2009.

2) La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee (di seguito, per brevità, F.I.P.S.A.S.) aveva stabilito che le gare della suddetta manifestazione sportiva fossero regolate dalle disposizioni contenute nella Circolare Normativa 2008 e nel Regolamento Tecnico Agonistico.

3) Secondo tali disposizioni, ogni squadra partecipante poteva far gareggiare tre atleti, i quali sarebbero stati posizionati all’interno di un campo di gara suddiviso in tre zone, ripartite a loro volta in settori comprendenti rispettivamente 10 atleti.

4) Ad ogni singolo atleta sarebbe stato attribuito un punteggio individuale, che sommandosi al punteggio raggiunto dagli altri atleti della propria squadra avrebbe determinato il punteggio finale raggiunto dalla squadra di appartenenza.

5) Le squadre partecipanti che, all’esito delle gare, si fossero classificate entro le prime nove posizioni avrebbero acquisito il diritto di partecipare al “Campionato Italiano per Società 2009”

6) All’esito della suddetta manifestazione sportiva, l’A.S.D. Beachman Club Adriatico si classificava al settimo posto.

7) Tuttavia, alcune società, che non sono riuscite a classificarsi nelle prime nove posizioni, hanno promosso, innanzi al Giudice Unico, un’azione nei confronti di altre squadre, per aver partecipato alla suddetta manifestazione in assenza dei requisiti richiesti.

8) Con sentenza del 31 luglio 2009, il Giudice Unico accoglieva la domanda; per l’effetto la classifica finale veniva modificata dalla F.I.P.S.A.S. e all’A.S.D. Beachman Club Adriatico veniva assegnata la posizione numero otto.

9) La sentenza del Giudice Unico veniva però appellata da quattro società innanzi al Giudice Sportivo Nazionale, che, con provvedimento del 14 settembre 2009, accoglieva il ricorso presentato da una sola delle società ricorrenti e, precisamente, la “Circolo Nautico Karel Triana”.

10) A seguito di tale decisione la F.I.P.S.A.S. procedeva ad una nuova formulazione della classifica finale, che vedeva l’A.S.D. Beachman Club Adriatico retrocedere alla nona posizione a pari merito con l’ASD Surfcasting di Piombino.

11) Gli atleti di quest’ultima società, tuttavia, avevano ottenuto punteggi individuali più elevati rispetto a quelli conseguiti dagli atleti della società istante; pertanto, l’ASD Beachman Club Adriatico retrocedeva alla decima posizione, perdendo così il diritto di partecipare al “Campionato Italiano per Società 2009”.

12) Così descritti i fatti, l’ASD Beachman Club Adriatico ha formulato l’istanza per cui è arbitrato, chiedendo al Collegio di: “In via cautelare: SOSPENDERE l’efficacia esecutiva della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale ovvero in ogni caso sospendere l’inizio del Campionato Nazionale per Società 2009, sino all’esito del giudizio de quo; - PRENDERE ATTO che a norma dell’art. 6.16 del Regolamento Tecnico Agonistico le classifiche di settore devono essere sempre compilate su un totale di 10 atleti; - ACCERTARE E DICHIARARE che la composizione delle classifiche di settore e quindi finali oggetto dell’impugnata sentenza è avvenuta in violazione della predetta disposizione e per l’effetto: - RICONOSCERE E DICHIARARE illegittima, erronea ed ingiusta l’esclusione della ASD Beachman Club Adriatico dalla classifica delle squadre ammesse ai Campionati Nazionali per le Società e conseguentemente: - DISPORRE l’ammissione della ASD Beachman Club Adriatico ai Campionati Nazionali per Società 2009; CONDANNARE la F.I.P.S.A.S. all’integrale pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.

B): La F.I.P.S.A.S. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 09.11.2009, sollevando, in primo luogo, un’eccezione preliminare circa l’inammissibilità della domanda attorea; in secondo luogo, nel merito, ha eccepito l’infondatezza delle tesi sostenute dall’istante. In particolare, la F.I.P.S.A.S. ha contestato l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per mancanza del requisito del previo esperimento dei ricorsi federali previsto dall’art. 5 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS. Nel merito, poi, la F.I.P.S.A.S. ha contestato le tesi avversarie, sottolineando l’assoluta correttezza del procedimento adottato per la determinazione delle graduatorie.

C) In data 12.11.2009 si è costituito il Collegio arbitrale, composto, dall’avv. Carlo Guglielmo Izzo, dall’avv. Aurelio Vessichelli e dal prof. avv. Massimo Zaccheo, dai primi due indicato congiuntamente con funzioni di Presidente. In data 23.11.2009 si è tenuta la prima udienza, nella quale la Federazione ha dichiarato che, in pendenza del giudizio, non avrebbe dato avvio al Campionato Italiano per Società 2009, per non arrecare pregiudizio alla domanda formulata in via

cautelare dall’istante. In secondo luogo, le parti hanno concordemente richiesto al Collegio di anticipare la discussione, nella quale hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi difensive. Inoltre, parte istante ha eccepito l’inammissibilità della comparsa di costituzione depositata dalla F.I.P.S.A.S. in quanto la procura ad litem rilasciata dal Presidente della Federazione sarebbe stata nulla per difetto di autorizzazione da parte del Consiglio Federale. All’esito della discussione, il Collegio, dopo aver concesso alla parte istante termine fino al 04.12.2009 per il deposito di una memoria ed alla parte intimata termine fino al 14.12.2009 per il deposito di una memoria di replica, si è riservato. Le parti hanno quindi provveduto a depositare, nel rispetto dei termini fissati, le suddette memorie difensive, nelle quali hanno sostanzialmente ribadito quanto già affermato nel corso della discussione.

IN DIRITTO

1) Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di arbitrato sollevata dalla F.I.P.S.A.S., per la violazione dell’art. 5 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, secondo il quale: “Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l’esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva”. Al fine di comprendere al meglio le ragioni dell’inammissibilità dell’istanza arbitrale, occorre soffermarsi brevemente sulla domanda formulata dall’ A.S.D. Beachman Club Adriatico e sulle circostanze di fatto sulla quale la stessa si fonda. L’ASD Beachman Club Adriatico ha contestato alla F.I.P.S.A.S. di aver stilato la classifica finale della manifestazione “Trofeo Eccellenza Nord-Sud per Società – Surf Casting 2009” in violazione delle norme contenute nel Regolamento Tecnico Agonistico, provocando, in questo modo, l’esclusione della medesima società dall’elenco delle squadre ammesse a partecipare al Campionato Nazionale. In particolare, la società istante ha contestato le modalità attraverso le quali la F.I.P.S.A.S. ha rideterminato la classifica finale della suddetta manifestazione a seguito della squalifica di alcune squadre pronunciata dal Giudice Unico e della riammissione nella graduatoria finale del Club Nautico Karel Triana per effetto della sentenza emessa dal Giudice Sportivo Nazionale. La rideterminazione della classifica finale, imposta dai suddetti provvedimenti giudiziari, sarebbe avvenuta, infatti, in violazione dell’art. 6.16 del Regolamento Tecnico Agonistico e tale circostanza avrebbe provocato la contestata retrocessione in classifica dell’ASD Beachman Club Adriatico, con conseguente esclusione di quest’ultima dal Campionato Nazionale. Orbene, l’errore nel quale è incorsa la società istante - e dal quale discende l’inammissibilità della domanda di arbitrato – è stato quello di ritenere che la contestata esclusione dall’elenco delle squadre ammesse a partecipare al Campionato Nazionale fosse stata determinata dalla sentenza del Giudice Sportivo Nazionale, avverso la quale è possibile instaurare un procedimento innanzi al TNAS. La sentenza, tuttavia, non ha fissato la graduatoria finale della manifestazione “Trofeo Eccellenza Nord-Sud per Società – Surf Casting 2009”, ma si è limitata a correggere la decisione assunta dal Giudice Unico, che aveva erroneamente eliminato dalla classifica finale il Club Nautico Karel Triana, considerandolo sprovvisto dei requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione sportiva. In conclusione, seppure non vi siano dubbi sul fatto che la riammissione del Club Nautico Karel Triana, disposta dalla richiamata sentenza del Giudice Sportivo Nazionale, abbia indirettamente inciso sulla retrocessione in classifica (e, quindi, sulla esclusione dell’ASD Beachman Club Adriatico dalla lista delle squadre ammesse a partecipare al Campionato Nazionale), la riformulazione della classifica finale è stata effettuata con atto autonomo della F.I.P.S.A.S.. Ne discende che l’ASD Beachman Club Adriatico, invece di impugnare la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, avrebbe dovuto contestare il provvedimento con il quale la Federazione ha riformulato la classifica finale, provocando l’esclusione della società istante dal Campionato nazionale. Tale provvedimento, tuttavia, può essere impugnato innanzi al TNAS solo dopo che

siano stati preventivamente esperiti i rimedi previsti dallo Statuto della F.I.P.S.A.S. In altri termini, ai sensi dell’art. 5 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS, l’ASD Beachman Club Adriatico avrebbe potuto instaurare il presente giudizio solo dopo aver impugnato il provvedimento della F.I.P.S.A.S. avanti al Giudice Unico e, in secondo grado, innanzi al Giudice Sportivo Nazionale. Ciò non è avvenuto e, pertanto, l’istanza di arbitrato risulta inammissibile. 2) L’inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun interesse in capo alla società istante circa lo scrutinio delle altre censure proposte.

3) Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente le spese di difesa e di funzionamento del Collegio. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara inammissibili le domande formulate dall’A.S.D. Beachman Club Adriatico;

2) compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;

3) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 1.000;

4) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;

5) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 8 febbraio 2010, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale

F.to Carlo Guglielmo Izzo Arbitro

F.to Aurelio Vessichelli Arbitro

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