CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2010 promosso da: Sig. Alessandro Campera contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabrie

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2010 promosso da: Sig. Alessandro Campera contro Federazione Italiana Pallacanestro

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

(Presidente)

Dott. Antonio Camozzi

(Arbitro)

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

(Arbitro)

riunito in conferenza personale il 19 febbraio 2010 in Roma, presso la sede dell’arbitrato, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O

nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2039 del 30 ottobre 2009) promosso da:

Sig. Alessandro Campera, con l’Avv. Maurizio Frizzi parte istante contro

Federazione Italiana Pallacanestro, con l’Avv. Prof. Guido Valori e l’Avv. Paola M.A. Vaccaro

parte intimata

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 30 ottobre 2009 (prot. n. 2039), il sig. Alessandro Campera (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP” o la “parte intimata”) avverso «… la pronuncia della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro emessa in data 30 settembre 2009 con la quale veniva applicata la sanzione della radiazione all’istante.” Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g) del Codice, il Dott. Antonio Camozzi. Con memoria depositata in data 20 novembre 2009, prot. n. 2183, si costituiva la FIP, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza promossa dal ricorrente “con conseguente conferma dei provvedimenti impugnati da ritenersi definitivi e della sanzione inflitta dai Giudici Sportivi Federali, e in ogni caso respingere il ricorso e tutte le domande e conclusioni ivi proposte siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto con conferma delle decisioni impugnate e della sanzione come irrogata. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”. La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Dott. Antonio Camozzi e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, il quale accettava l’incarico. Con nota in data 4 novembre 2009 prot. n. 2063 la Segreteria del Tribunale, rilevata l’incompletezza della documentazione depositata, richiedeva al ricorrente la prova dell’avvenuto ricevimento dell’istanza di arbitrato da parte dell’intimata FIP, assegnando un termine di giorni cinque per l’adempimento richiesto. Con fax in data 5 novembre 2009 prot. n. 2072 l’istante inviava copia della trasmissione in data 30 ottobre 2009 per posta elettronica dell’istanza di arbitrato al Tribunale e per conoscenza alla Presidenza della FIP e allegava copia del talloncino di spedizione in data 3 novembre 2009 della raccomandata alla FIP. Il Collegio Arbitrale svolgeva la prima udienza il 19 febbraio 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice le parti, concordemente, chiedevano di anticipare la discussione e il Collegio arbitrale concordava. Il legale della parte istante di riportava agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e replicando alla memoria difensiva della parte intimata. Concludeva insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.Il legale della parte intimata insisteva sulle eccezioni di tardività della presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale. Nel merito si riportava agli scritti difensivi, rispondendo agli argomenti svolti dalla parte istante e concludendo come in atti. Dopo aver sentito anche il sig. Campera rilasciare delle dichiarazioni in relazione alla presente controversia, il Collegio arbitrale tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’intimata FIP, di inammissibilità dell’istanza di arbitrato proposta dal sig. Campera. Il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità della predetta istanza sia fondata con riferimento a quanto statuito in prosieguo . Dagli atti di causa risulta con chiarezza che la decisione impugnata è stata emessa dalla Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro in data 30 settembre 2009, giusta C.U. n. 219 in pari data; che, con e-mail in data 1 ottobre 2009, la Segreteria Organi di Giustizia ha comunicato alle parti che la Corte Federale aveva respinto il ricorso del sig. Campera avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale; che, con e-mail in data 16 ottobre 2009, la predetta Segreteria ha trasmesso le motivazioni della decisione della Corte Federale e che l’istanza di arbitrato è stata trasmessa per posta elettronica in data 30 ottobre 2009 al Tribunale e per conoscenza alla FIP. L’art. 10 del Codice, significativamente collocato nel Titolo II “Procedura”, contiene “modalità e termini di comunicazione dell’istanza arbitrale alla controparte”; istanza che, in base al successivo comma 3, deve essere “completa di tutti gli elementi” contemplati nel precedente art. 9 (“Introduzione dell’arbitrato”). L’art. 10 prevede, quindi, la scansione procedimentale e individua gli incombenti e i relativi termini posti a carico della parte istante. In particolare, al comma 1, dispone che “l’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4”, cioè, “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione” . Il comma 2 del predetto articolo lascia assoluta libertà di scelta delle modalità di tale trasmissione (“le modalità di trasmissione sono libere”), ma pone a carico dell’istante stesso “l’onere della prova del ricevimento da parte del destinatario”, cioè, della controparte di cui al precedente comma 1. In base al successivo art. 11, “entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 4 del precedente articolo”, la parte deve depositare in Segreteria l’originale del ricorso sottoscritto dal suo difensore unitamente ai documenti allegati e alla prova del ricevimento dell’istanza da parte dei suoi destinatari”. La predetta disposizione è di chiara lettura e la “ratio” che l’ispira è di immediata comprensione. Alla libertà delle “modalità di trasmissione” dell’istanza da parte del ricorrente fa da contrappeso l’evidente ineludibilità, a pena di inammissibilità, “dell’onere della prova del ricevimento da parte del destinatario” posto a carico del ricorrente medesimo; creando, così, l’equilibrio processuale che rende effettiva la parità delle due parti contrapposte (l’istante e l’intimato). L’ordine degli incombenti è fissato in modo cogente dal predetto articolo 10 in combinato disposto con il successivo articolo 11. Tale istanza arbitrale deve essere, pertanto, innanzitutto, trasmessa alla controparte nel termine di trenta giorni decorrenti dagli eventi di cui al comma 4 dello stesso articolo 10 e solo dopo, corredata, appunto, della “ prova del ricevimento dell’istanza da parte dei suoi destinatari”, deve essere depositata nella Segreteria del Tribunale. Nella presente controversia tali adempimenti processuali prescritti con chiarezza dalla norma di cui all’art 10 citato non sono stati osservati né sotto il profilo del rispetto delle modalità di comunicazione né sotto il profilo del rispetto dei termini per la proposizione dell’istanza di arbitrato. Nel caso in esame, infatti, deve rilevarsi che la parte istante non ha adempiuto all’onere sulla stessa incombente di fornire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario FIP dell’istanza arbitrale; non potendosi a tal fine ritenere assolto il predetto onere con il deposito della fotocopia della email inviata in data 30 ottobre 2009 al Tribunale e solo per conoscenza alla Presidenza della FIP, senza che l’istante abbia fornito alcuna specifica e definitiva prova della ricezione – nemmeno in via telematica – dell’istanza arbitrale in questione. Nel caso in esame è stato, invece, il destinatario stesso a produrre la prova, a corredo della proposta eccezione di tardività dell’istanza, mediante il deposito dell’avviso di raccomandata con ricevuta di ritorno datato 4 novembre 2009, che costituisce la prova anche e soprattutto del mancato rispetto della scansione procedimentale indicata dall’art. 10 citato a pena di inammissibilità.

2. In conclusione, l’istanza in epigrafe, fermo il profilo attinente all’accertamento dell’entità dei fatti ascritti all’istante e dallo stesso non contestati, deve essere dichiarata inammissibile per mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall’articolo 10 del Codice; restando assorbito, quindi, l’esame nel merito delle domande proposte dall’istante. 3. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1. dichiara inammissibile l’istanza d’arbitrato prot. n. 2039 del 30 ottobre 2009 in epigrafe, proposto dal sig. Alessandro CAMPERA;

2. conferma l’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIP, sez. V, 1° collegio, meglio indicata in premessa;

3. condanna il sig. Alessandro CAMPERA al pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva in favore della parte intimata liquidate complessivamente nella somma di euro 700,00 (settecento), oltre accessori;

4. condanna, con il vincolo di solidarietà, il ricorrente al pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in € 2000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori e spese;

5. pone a carico delle parti — sig. Alessandro CAMPERA e FIP — il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all’unanimità in data 19 febbraio 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.

F.to Gabriella Palmieri

F.to Antonio Camozzi

F.to Massimo Zaccheo

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