CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2010 promosso da: Sig. Piero Braglia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 gennaio 2010 promosso da: Sig. Piero Braglia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
(Presidente)
Prof. Avv. Angelo Piazza
(Arbitro)
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
(Arbitro)
in data 25 gennaio 2010, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2309 del 3 dicembre 2009) promosso da: Sig. Piero Braglia, con l’Avv. Mattia Grassoni parte istante
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata
FATTO
Con istanza di arbitrato presentata dal Sig. Piero Braglia (di seguito, per brevità, anche “l'istante”, “il ricorrente”, “la parte istante” o “la parte ricorrente”) al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, anche “Tribunale”),ai sensi dell'art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, anche “Codice”), in data 3 dicembre 2009 (prot. n. 2309), nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “l'intimata”, “la parte intimata”, “la Federazione” o “la FIGC”), il Sig. Piero Braglia ha impugnato il “... provvedimento di diniego al tesseramento dell'allenatore in favore del Perugia Calcio SpA,
emesso dal Settore Tecnico FIGC, in data 18 novembre 2009.” Il Sig. Braglia, allenatore professionista di prima categoria, tesserato per la FIGC e iscritto all'Albo del Settore Tecnico FIGC, rappresentava nell'istanza di arbitrato di essere stato contattato, all'inizio della stagione sportiva 2008/2009, dalla società Taranto Sport Srl, società professionistica partecipante al campionato di calcio di Prima Divisione, affinché rivestisse l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il 29 luglio 2009 – prosegue il Sig. Braglia – raggiunto l'accordo circa le condizioni contrattuali, il ricorrente stipulava un contratto di prestazione sportiva con la società pugliese, di durata annuale, con cui gli veniva riconosciuto un compenso globale lordo di € […] omissis […], oltre a € […] omissis […] quale indennità di trasferta. Contestualmente – riporta il Sig. Braglia nell'istanza di arbitrato – il ricorrente sottoscriveva la richiesta di emissione di tessera di tecnico, necessaria, ai sensi dell'Accordo Collettivo di categoria e della regolamentazione vigente in ambito FIGC, per il perfezionamento del rapporto di lavoro. In data 22 settembre 2009, il Sig. Piero Braglia veniva esonerato dall'incarico, per decisione unilateralmente assunta dalla società. In data 13 ottobre 2009 – prosegue il Sig. Braglia riceveva una comunicazione dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con cui si informava che “da approfondimenti effettuati presso il Settore Tecnico è risultato che nessuna richiesta di tesseramento risultava depositata dalla società per l'allenatore Braglia (comunicazione del Dott. Paolo Piani, Segretario del Settore Tecnico, dell'8 ottobre 2009). In considerazione di quanto sopra, non risultando perfezionata la documentazione regolamentare, questa Lega comunica di avere già passato agli atti il contratto economico del Sig. Braglia, effettuando segnalazione alla Procura Federale per i provvedimenti di conseguenza”. Il Sig. Piero Braglia, in data 16 novembre 2009, raggiungeva un accordo con il Perugina Calcio SpA in ordine alla stipulazione di contratto di prestazione sportiva come
responsabile tecnico della prima squadra. Conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari, la società umbra provvedeva al deposito del contratto di lavoro e all'invio, al competente Settore Tecnico FIGC, della richiesta di tesseramento. In data 18 novembre 2009 il Settore Tecnico FIGC rigettava la richiesta di tesseramento, adducendo “l'impossibilità per questo ufficio di rilasciare il tesseramento in quanto, avendo il Sig. Braglia – come da documentazione in possesso del Settore Tecnico – già svolto attività di tecnico per il Taranto nel corso della corrente stagione sportiva, non può svolgere attività in favore di altra società, come si evince dall'art. 38, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico: 'I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse...”. In data 20 novembre 2009, a conclusione dell'iter suindicato, perveniva al Sig. Braglia deferimento della Procura Federale per aver svolto attività, in quattro gare ufficiali, per la Taranto Sport Srl, senza essere stato tesserato...” Il Sig. Braglia concludeva chiedendo:
1. in via cautelare urgente: sospendere l'efficacia del provvedimento di rigetto dell'istanza di emissione della tessera di tecnico in favore del Perugia Calcio SpA adottato in data 18 novembre 2009, ordinando, provvisoriamente, il tesseramento dello stesso per la predetta società, oppure emanando qualsiasi altro provvedimento idoneo ad anticipare, senza pregiudizio per il ricorrente, gli effetti dell'accoglimento del ricorso;
2. nel merito: accertare le violazioni sopra eccepite, in accoglimento del presente gravame, previo annullamento e/o revoca del provvedimento impugnato, come in narrativa individuato, ordinare alla FIGC il tesseramento del Sig. Braglia per il Perugia Calcio SpA. Con vittoria di spese, competenze, onorari. Il Sig. Braglia nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g), del Codice il Prof. Avv. Angelo Piazza. In data 9 dicembre 2009 il Presidente del Tribunale, evocato ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice, rigettava l'istanza cautelare presentata dal Sig. Braglia, ritenendo, alla stregua di un sommario esame, che le complesse questioni giuridiche proposte con l'arbitrato non consentissero, allo stato, una precisa prognosi in ordine alla futura definizione della controversia; e rilevando che la costituzione del Collegio arbitrale, giudice naturale della misura cautelare, fosse in corso. In data 22 dicembre 2009 (prot. n. 2425) si costituiva la FIGC. La parte intimata, nella memoria di costituzione ex art. 12 del Codice, così argomentava: “Dirimente elemento di valutazione per la soluzione della controversia è (…) rappresentato dalla inequivoca normativa federale, a mente della quale i tecnici “nel corso della stessa stagione sportiva”: − non possono tesserarsi o svolgere attività per più di una società (art. 38.4 delle NOIF); − non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse...” (art. 38.1 del regolamento del Settore Tecnico). Secondo la FIGC è “in tale contesto fattuale e normativo di riferimento che si inserisce la domanda presentata dal Perugia Calcio presso il Settore Tecnico in data 16 novembre 2009 per ottenere il tesseramento del Braglia per la medesima stagione, quale allenatore della prima squadra, militante in Prima Divisione. La FIGC, nella memoria di costituzione, ritiene “Le tesi avversarie destituite di fondamento” apparendo “il frutto di una particolare confusione fra distinti procedimenti: da una parte, quello di tesseramento con la società Perugia, conclusosi con il rigetto della domanda a cagione della innegabile esistenza di una circostanza preclusiva e, dall'altra parte, quello disciplinare di cui al deferimento da parte della Procura Federale per mancata presentazione della richiesta di tesseramento con il Taranto, pur in presenza di un contratto di prestazione professionale depositato. La FIGC argomenta sostenendo che “il diniego di tesseramento con il Perugia non è stato affatto motivato (…) dal mancato tesseramento con il Taranto, bensì dall'avere innegabilmente prestato l'(...)istante nel corso della corrente stagione sportiva la propria attività in favore del Taranto; e ciò a prescindere completamente dalla problematica dell'omesso tesseramento con detta società che (…) rileva sotto il distinto profilo disciplinare.” Secondo la FIGC “risulta irrilevante (…) acclarare se l'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Lega PRO al tecnico (motivata con l'imminente avvio della Coppa Italia) abbia ingenerato nel medesimo il convincimento che le procedure di tesseramento con il Taranto fossero effettivamente in corso. La FIGC concludeva “...per il rigetto della domanda avversaria, perché infondata nel merito, con condanna della parte istante alle spese del presente procedimento”. La parte intimata nominava, ex art. 12, comma 1, lett. e) del Codice, quale proprio arbitro, il Prof. Avv. Luigi Fumagalli. Il Prof. Avv. Angelo Piazza e il Prof. Avv. Luigi Fumagalli accettavano l'incarico e individuavano nell'Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l'incarico. Il Collegio arbitrale fissava la prima udienza per il 25 gennaio 2010. Nel corso dell'udienza il Collegio si costituiva formalmente. Entrambe le parti dichiaravano di accettare l'adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale; dichiaravano, inoltre, di non aver alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale esperiva, senza esito, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 20, commi 1 e 2 del Codice. La parte ricorrente chiedeva la trattazione nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice, dichiarando di rinunciare all'istanza cautelare presentata. La parte intimata non si opponeva. Informava il Collegio arbitrale della conclusione del procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico a carico del Sig. Braglia, con l'irrogazione della sanzione della squalifica fino al 18 febbraio c.a. e depositava copia del Comunicato Ufficiale n. 057 del 18 dicembre 2009 del Settore Tecnico della FIGC. Le parti, dopo aver discusso il merito della controversia, si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale, davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio e, vista l'urgenza, autorizzavano congiuntamente il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando, successivamente, il testo integrale del lodo, contenente l'esposizione dei motivi della decisione. Il Collegio arbitrale tratteneva la causa in decisione. In data 29 gennaio 2010 la Segreteria del Tribunale comunicava alle parti, presso i legali costituiti, il dispositivo del lodo arbitrale, deliberato all'unanimità dal Collegio in data 25 gennaio 2010. DIRITTO
1. La domanda del sig. Braglia – in considerazione dell’assoluta peculiarità del caso di specie – merita parziale accoglimento nei limiti e nei sensi di cui infra. L’istante propone infatti – in estrema sintesi – due ordini di censure: a) il primo ordine di censure attiene all’interpretazione dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico; b) il secondo che attiene alle modalità di svolgimento del procedimento iniziato con la sua richiesta di tesseramento presentata in data 16 novembre 2009 e conclusosi con il diniego del tesseramento richiesto. Ebbene, la domanda può essere accolta in riferimento al secondo punto, nei termini e limiti che si diranno, ma non per il primo.
2. L’art. 38, comma 1, collocato nella Parte II del Regolamento che contiene le norme in tema di “Qualificazione, Inquadramento e Disciplina dei tecnici”, significativamente intitolato “Preclusioni e Sanzioni”, prevede che “I tecnici nel corso della medesima stagione sportiva, non possono essere tesserati né indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.” Di contenuto sostanzialmente analogo è l’art. 38, comma 4, delle Norme Organizzative Interne Federali – N.O.I.F. – inserito nella Parte II che regola “Le Funzioni” e nel Titolo I che disciplina il tesseramento e disciplina, appunto, “il tesseramento dei tecnici”. La disposizione di cui all’art. 38, comma 1, del Regolamento citata ha un chiaro e inequivocabile tenore letterale, in base al quale deve ritenersi che – nell’ambito della delimitazione temporale della stessa stagione sportiva – i tecnici non possono svolgere alcuna attività in favore di più di una società in nessun caso, cioè, indipendentemente dalla circostanza se siano tesserati o meno e a prescindere dalle mansioni espletate. Dalla norma così chiaramente formulata, dunque, non residuano, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Braglia, spazi interpretativi che possano consentire una lettura diversa o circoscritta di tale generale divieto, a sostenere il quale concorrono, anche disgiuntamente, sia elementi formali (il tesseramento), sia elementi sostanziali (svolgimento di fatto di attività senza tesseramento, ovvero mansioni diverse). Né può ritenersi dunque che i competenti organi federali siano tenuti a verificare solamente la sussistenza di un pregresso tesseramento. Essi, infatti, ben legittimamente possono estendere le proprie verifiche allo svolgimento da parte del richiedente di attività, a qualunque titolo, per altra società nella stessa stagione, e respingere dunque la domanda di tesseramento qualora tale precedente attività effettivamente risulti.
3. L’assoluta peculiarità del caso di specie assume, tuttavia, rilievo specifico per effetto della concatenazione di eventi che ha condotto il sig. Braglia a non poter essere tesserato per la società Taranto sport, anche per circostanze allo stesso non direttamente imputabili, tanto che, con riferimento a tale mancato tesseramento, gli è stata riconosciuta la buona fede (v. Comunicato Ufficiale n. 57 della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico depositata dalla FIGC il 25 gennaio 2010 prot. n. 0182); e a non poter, poi, essere tesserato per la società Perugia calcio per aver svolto di fatto attività in favore della società Taranto. Alla luce di tale particolare quadro fattuale di riferimento, con riferimento al caso in esame e senza che ciò costituisca l’affermazione di un principio generale valido per ogni fattispecie e senza che ciò costituisca un precedente vincolante, il Collegio ritiene fondata la censura proposta dall’istante relativa alla violazione del principio del contraddittorio sotto il profilo della mancata partecipazione dell’istante al procedimento di tesseramento e al difetto di istruttoria, al fine di rendere effettivo il principio del giusto procedimento nell’ottica della completezza istruttoria. Ritiene infatti il Collegio che, sebbene il Settore Tecnico della FIGC, come detto, legittimamente potesse estendere le proprie verifiche allo svolgimento, a qualunque titolo, di attività da parte del sig. Braglia a favore di altra società nella stessa stagione, l’organo federale, considerate le peculiarità del caso concreto, dovesse istituire un contraddittorio con l’odierno istante. Nel caso di specie l’obbligo di consentire la partecipazione a tale procedimento costituisce applicazione del generale principio di correttezza e collaborazione procedimentale che incombe sull’Ufficio in considerazione della necessità di un preliminare esatto accertamento della situazione di fatto con riferimento alla quale l’ufficio stesso deve provvedere. Il competente Settore Tecnico della FICG dovrà, pertanto, a richiesta della parte più diligente, riesaminare la richiesta di tesseramento presentata dal sig. Braglia in data 16 novembre 2009, consentendo allo stesso richiedente di partecipare al procedimento, attraverso l’audizione personale o fornendo alla parte istante la possibilità di presentare deduzioni e osservazioni. Resta, comunque, salvo il potere del Settore Tecnico di provvedere, attenendosi al principio di diritto enunciato supra al punto 2. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. valutato il chiaro disposto di cui all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, conferma che i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatte salve le eccezioni previste nella medesima norma;
2. in considerazione dell’assoluta peculiarità del caso di specie e in applicazione del principio generale del contraddittorio, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e ai soli fini del riesame da parte del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio della richiesta di tesseramento presentata dal Sig. Piero Braglia in data 16 novembre 2009, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti degli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
3. dichiara che, nell’ambito del riesame della richiesta di tesseramento presentata dal Sig. Piero Braglia, sollecitato dalla parte più diligente, il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio debba osservare il principio del contraddittorio e debba applicare il principio secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse;
4. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;
5. liquida in complessivi € 1.500 (euro millecinquecento) gli onorari per il Collegio arbitrale e, con il vincolo di solidarietà, condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, al pagamento degli stessi e, nella stessa proporzione, al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge;
6. pone a carico delle parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
7. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato in data 25 gennaio 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Angelo Piazza
F.to Luigi Fumagalli