F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI, LETTIERI SIMONE, SETTEN ETTORE, SCHETTINO GERARDO, DI RUOCCO GIANLUCA E DELLA TREVISO FOOTBALL 1993 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1, 2 E 3, DELL’ART. 4, COMMA 1, DELL’ART. 7, COMMA 1, LETTERE A E B, DELL’ART. 12, COMMA 7, DELL’ART. 15, COMMI 1 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI E DEL PAR. V ALLEGATO A “CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE”

( Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 12.10.2009)

Con provvedimento del 12.8.2009 il Procuratore Federale deferiva dinanzi la Commissione Disciplinare Nazionale: 1) il signor Simone Lettieri, persona che aveva svolto ”attività nell’interno o nell’interesse della Treviso Football Club 1993 S.r.l. ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.; 2) il signor Ettore Setten dirigente ed amministratore unico della società Treviso Football Club 1993; 3) il signor Gerardo Schettino dirigente, con delega di rappresentanza della società Treviso Football Club 1993; 4) il signor Gianluca Di Ruocco, dirigente, con delega di rappresentanza della società Treviso Football Club, per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma, sia in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento all’art. 3 commi 1, 2 e 3, all’art. 4 comma 1, all’art. 7 comma 1 lett. a) e b), all’art. 12 comma 7, all’art.15 commi 1 e 10 del vigente Regolamento degli Agenti di Calciatori ed al paragrafo V All. A del “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di agente; nonché i primi due della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. e il terzo e il quarto della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.in relazione all’art. 22 bis comma 6 N.O.I.F.; 5) il signor Bruno Dall’Arnese per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 22 bis N.O.I.F.; 6) la società Treviso Football Club 1993 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per i comportamenti e le azioni poste in essere dai suoi dirigenti tesserati e deferiti e dal signor Simone Lettieri. La Commissione Disciplinare Nazionale all’esito del procedimento sanzionava la responsabilità disciplinare dei sigg. Lettieri e Setten limitatamente alla violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 C.G.S. e dei sigg, D’Allarnese, Di Ruocco e Schettino in ordine alla sola violazione dell’art.22 bis comma 6 N.O.I.F., con la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società sportiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., mentre riteneva non provato il più grave addebito della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. contestato al Lettieri, al Setten allo Schettino e al Di Ruocco. La Commissione Disciplinare Nazionale fondava il proprio convincimento di non colpevolezza dei deferiti sulle seguenti considerazioni: 1) non risultava provato che la società Berlet, soggetto di diritto estero, avesse come attività sociale quella dell’agente di calciatori; 2) non risultava depositato lo statuto sociale; 3) le dichiarazioni del Londrosi, l’originario accusatore, assunte dalla Procura Federale a fondamento della propria tesi accusatoria, riportavano semplici notizie di stampa e comunque generiche; 4) l’affermazione dello Schettino che la società Berlet in Argentina si occupava della compravendita di calciatori non era comprovata; 5) l’arrivo alla società trevigiana di calciatori argentini,dopo che la società Berlet aveva acquisito il controllo societario, non era sufficiente a comprovare che la stessa esercitasse l’attività dell’agente di calciatori; 6) la dichiarazione del Dall’Arnese che la società Berlet era venuta in Italia con il prioritario intento di procacciare calciatori per la società controllata non era sufficiente a provare la colpevolezza dei deferiti in assenza di ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti. Contro questa decisione ricorre il Procuratore Federale per la sola parte assolutoria. Il ricorrente censura anzitutto l’argomento fondante della decisione secondo cui ”la non provata qualifica ed attività della Berlet s.s.e del Lettieri agente di calciatori, fa cadere l’ipotesi di responsabilità del Lettieri e fa venir meno di conseguenza anche le ipotesi di responsabilità disciplinare degli altri incolpati”. A suo avviso il dato meramente formale dell’inserimento o meno di una attività nell’oggetto sociale di una società non dimostra in alcun modo che la compagine societaria svolga o meno concretamente l’attività stessa. Secondo il ricorrente peraltro, la Commissione Disciplinare ha operato una ingiusta frammentazione dell’intero quadro probatorio, smembrando e valutando singolarmente le molteplici risultanze istruttorie, che al contrario, in un contesto probatorio indiziario, andavano valutate complessivamente, raffrontando le une per mezzo delle altre, al fine di stabilire la loro concordanza. All’odierna riunione, in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna del Lettieri e del Setten a tre anni di inibizione, per lo Schettino e il Di Ruocco due anni di inibizione e per il Treviso Football Club tre punti di penalizzazione ed € 30.000,00 di ammenda. Osserva preliminarmente la Corte Federale, per mera completezza espositiva, che la Commissione Disciplinare Nazionale ha implicitamente ma correttamente ritenuto operante nei confronti dei deferiti, sebbene non formalmente tesserati per la F.I.G.C., ma quali soggetti che hanno svolto all’epoca dei fatti contestati attività rilevante all’interno dell’ordinamento di settore ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 5 C.G.S., la potestà punitiva degli Organi di Giustizia della Federazione. Nel merito il ricorso del Procuratore Federale è fondato e pertanto deve essere accolto. La premessa argomentativa posta a fondamento del ragionamento assolutorio della Commissione Disciplinare, secondo cui la mancanza nell’oggetto sociale della società Berlet della attività di agente di calciatori, in difetto di prove dirette, escluderebbe in radice che la società argentina abbia di fatto esercitato l’attività di agente di calciatori, risulta a prima vista erronea per l’assorbente ed ovvia considerazione che il dato formale cede di fronte ad elementi probatori certi che dimostrano la concreta attività svolta dalla società. Nella fattispecie gli elementi probatori acquisiti, lungi dall’essere connotati da genericità, presentano singolarmente e nel loro insieme i caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari e sufficienti per assurgere al rango di prova piena in ordine ai fatti oggetto della violazione disciplinare contestata ai deferiti. In particolare non possono essere definite generiche le dichiarazioni liberamente rese in sede istruttoria da due dei principali deferiti Gerardo Schettino e Bruno Dall’Arnese, entrambi dirigenti con delega di rappresentanza della società Treviso Football Club nel periodo di acquisizione del club trevigiano da parte della società argentina, i quali concordemente hanno riferito che la società Berlet in Argentina si occupa della compravendita di calciatori, avvalendosi di agenti di calciatori. Gli intendimenti e i presupposti erano gli stessi anche con la venuta in Italia. Attraverso l’acquisizione del controllo del Treviso Football Club, dapprima con il suo rappresentante Simone Lettieri e poi direttamente, la società argentina, con sede stabilita presso quella della stessa società controllata, ha perseguito il prioritario obiettivo di trasferire dei calciatori argentini da valorizzare presso la società trevigiana per poi essere ceduti ad altre società a scopo di lucro. Tali dichiarazioni dal preciso contenuto confessorio, per nulla generiche, come ritenuto dal primo Giudice, concorrono pienamente ad integrare il quadro probatorio degli addebiti contestati ai deferiti, che si arricchisce ulteriormente con la circostanza significativa dell’arrivo in Italia e del tesseramento nell’organico del Treviso di due calciatori argentini, subito dopo l’ingresso della Berlet nella società italiana. Peraltro nel quadro probatorio appena evidenziato, non possono essere considerate del tutto irrilevanti le notizie di stampa acquisite agli atti, che riferiscono diffusamente della attività della Berlet e degli scopi sottesi alla acquisizione della società italiana. In particolare significativa sul punto è l’intervista del signor Jorge Carlos Fraga, presidente della società Berlet, nella quale è dato leggere che: ”il mercato europeo è quello più ricco e con la Becali, agenzia di procuratori con sede a Bucarest, abbiamo coperto la zona dell’Est Europa e con il Treviso quella italiana……porteremo i nostri giovani a maturare, per poi rivenderli facendo così una sorta di autofinanziamento”. In definitiva quindi, dall’esame attento di tutte le risultanze probatorie, valutate complessivamente e non in maniera frammentaria, emerge la prova certa e convincente della condotta trasgressiva degli incolpati, posta in essere, ciascuno con il proprio apporto causale, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento di settore, determinando un’insanabile situazione di conflitto di interessi fra la società controllante e quella controllata,dal momento che l’ordinamento federale vieta qualsiasi forma di commistione tra la attività di agente di calciatori e la partecipazione a qualsiasi titolo nella attività di un società di calcio. Il ricorso della Procura Federale deve pertanto essere accolto e in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità degli incolpati in relazione alle violazioni contestate con il provvedimento di deferimento del 12.8.2009 comminate a ciascuno di essi le sanzioni ritenute adeguate, di seguito indicate nel dispositivo. Per questi motivi La Corte di Giustizia Federale, accoglie il ricorso come sompra proposto dal Procuratore Federale e per l’effetto condanna Lettieri Simone alla sanzione della inibizione per anni 1; Setten Ettore alla sanzione della inibizione per anni 1; Schettino Gerardo alla sanzione della inibizione per mesi 8; Di Ruocco Gianluca alla sanzione della inibizione per mesi 8; la Treviso Football Club 1993 S.r.l. alla sanzione di 3 punti di penalizzazione ed alla ammenda di € 10.000,00.

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