F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010 www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. BATTINI CARLO (GIÀ PRESIDENTE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DEL SIG. BATTINI CARLO (GIÀ PRESIDENTE SOC. CUOIOVALDARNO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 3129/1320PF08-09/AM/MA DEL 2.12.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 54/CDN del 28.1.2010)
La Corte di Giustizia Federale, visto il reclamo proposto nell’interesse del signor Carlo Battini avverso la decisione della Commisione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 54 del 28 gennaio 2010, con la quale, al ricorrente, è stata irrogata la inibizione a mesi sei; -ritenuto che è fondato il motivo di ricorso con cui si è dedotta la violazione, da parte della Procura Federale, dell’art. 32, comma 11 C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com. Uff. n. 147/A del 28.5.2010, ai sensi del quale “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”; -rilevato che nella specie, il fatto che ha dato origine alla sanzione nei confronti del Battini, veniva denunciato alla Procura Federale il 19.5.2009 (Stagione Sportiva 2008/2009) e l’indagine si concludeva, con il deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, il 2.12.2009 (Stagione Sportiva 2009/2010); -rilevato che agli atti non risulta alcuna richiesta, da parte della Procura Federale, di proroga alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale; -ritenuto, in conclusione, che il reclamo deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione irrogata va annullata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Battini Carlo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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