COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CEDAS FIAT AUTO SULMONA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°48 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ CEDAS FIAT AUTO SULMONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CEDAS FIAT AUTO SULMONA / ROSETO CALCIO, DISPUTATA IL 14/2/10, PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI (C.U. N° 45 del 18.2.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Cedas Fiat Auto Sulmona ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, un sostenitore identificato, inveito nei confronti del direttore di gara, minacciandolo ripetutamente e, a fine gara, gli si avvicinava, afferrandolo per un braccio mentre reiterava le minacce.

  La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, in quanto la gara si era svolta regolarmente e, nel prendere le distanze dal sostenitore identificato, faceva presente di non aver subito alcun provvedimento disciplinare nel corso della stagione.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

In considerazione della estrema gravità del comportamento tenuto dal sostenitore identificato per il genitore di un calciatore della società appellante, il quale ha mostrato di non tenere in alcuna considerazione i principi della lealtà sportiva, soprattutto in considerazione dello spirito che dovrebbe animare i campionati giovanili, ritiene questa Commissione che la sanzione adottata debba essere ulteriormente inasprita.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello e, per l’effetto, infliggere alla società appellante la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Dispone addebitarsi la tassa di appello.

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