COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LE DECISI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI PALOMBIZIO FLAMINIO FINO AL 28.02.2011 E DI BENEDETTO ENIO PER 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI CALCIO / RAIANO DISPUTATA IL 14/02/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIR. “C” (C.U. N. 45 DEL 18.02.2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello ritualmente proposto, la Società Popoli Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere: il calciatore Palombizio Flaminio, a fine gara ed al rientro negli spogliatoi, minacciato e ingiuriato l’arbitro dandogli con la mano dei colpi alla nuca; il calciatore Di Benedetto Enio, dopo essere stato espulso, assunto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti specificando che il Di Benedetto lo aveva spintonato con le mani sul petto in modo energico facendolo indietreggiare di un paio di metri mentre il Palombizio, mentre gli rivolgeva alcune ingiurie e minacce, con moderata forza gli dava dei colpi dietro la testa.

In sede di audizione, la società ha confermato quanto addotto nell’appello insistendo nelle proprie richieste di riduzione delle sanzioni.

  Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta al Palombizio possa essere lievemente ridotta e ciò in quanto il gesto compiuto non può considerarsi un vero e proprio atto di violenza (lo stesso arbitro parla di colpi con moderata forza) quanto un gesto di scherno nei confronti dell’arbitro visto che le minacce che rivolgeva allo stesso “ti meno, ti meno” in realtà non sono state poste in essere. Deve essere invece confermata la sanzione inflitta al calciatore Di Benedetto in quanto congrua ed adeguata al comportamento dallo stesso tenuto.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di ridurre la squalifica al calciatore Palombizio Flaminio al 31/10/2010 confermando nel resto la decisione impugnata. Dispone accreditarsi la tassa di appello ove addebitata.

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