COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION ROCCASPINALVETI A

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°50 del 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION ROCCASPINALVETI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTALFANO / UNION ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 30/01/10 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA, GIR.“A” (C.U. N. 22 DEL 04.02.2010 DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

  Con appello regolarmente proposto, la Società Union Roccaspinalveti ha impugnato il provvedimento adottato dal primo giudice, con il quale era stata disposta la perdita della gara in danno di entrambe le società in quanto al 42° del secondo tempo, dopo un fallo di gioco, quasi tutti i calciatori in campo si spintonavano e si insultavano reciprocamente causando la sospensione della gara dopo che l’arbitro aveva invitato i capitani a far riprendere il gioco.

  Ha dedotto l’appellante che non ricorrevano le condizioni per decretare la sospensione della gara, visto che si era trattato di discussioni verbali tra i calciatori e che l’arbitro non aveva adottato alcuna decisione di natura disciplinare senza sentire i capitani delle squadre. Ha pertanto concluso per l’omologazione del risultato conseguito sul campo.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che in realtà quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre avevano iniziato a spintonarsi ed insultarsi senza però venire alle mani. Lo stesso ha inoltre precisato di aver convocato i capitani e di averli inviatati a far riprendere il gioco e di aver sospeso la gara poiché gli stessi calciatori continuavano nel loro comportamento.

  Osserva la Commissione che la decisione del primo giudice non può essere condivisa e che deve essere invece disposta la ripetizione della gara per non avere adottato l’arbitro della stessa i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari per riportare l’ordine in campo che non poteva ritenersi definitivamente compromesso a seguito dei soli spintoni ed insulti verbali reciprocamente rivolti tra la maggior parte dei calciatori in campo.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di disporre la ripetizione della gara disponendo restituirsi la tassa versata.

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