COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. DI MEO ENZO (A.S.D. MONTE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°52 del 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

RECLAMO DEL SIG. DI MEO ENZO (A.S.D. MONTESILVANO CALCIO) AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30/09/2010 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO / TERAMO CALCIO DISPUTATA IL 07/02/10 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C. U. N° 43 DEL 11/02/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con appello ritualmente proposto, il Sig. Enzo Di Meo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il medesimo, già inibito fino al 30 giugno 2010, assunto comportamento offensivo nei confronti di A. A. e della classe arbitrale.

  Ha dedotto l’appellante la ingiustizia della sanzione e comunque della eccessività della sanzione in quanto si era trattato di una velata critica ironica scevra di intenti offensivi ed ingiuriosi peraltro avvenuta nel contesto di una conversazione privata tra esso Di Meo ed il direttore sportivo del Montesilvano Calcio; pertanto ha concluso per la revoca della sanzione stessa ovvero per la sua riduzione.

  L’assistente che aveva riferito la frase incriminata, in sede di supplemento ha precisato, che l’episodio era avvenuto non nel corso di una conversazione privata tra il Di Meo ed il direttore sportivo ma la frase era stata esplicitamente rivolta ad esso.

  Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta tenendo conto della non particolare gravità delle espressioni usate dal Di Meo nei confronti dei designatori arbitrali e non nei confronti dello stesso assistente visto che il riferimento fatto non era a lui diretto.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di ridurre la sanzione inflitta al Sig. Enzo Di Meo fino al 31 agosto 2010, disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.

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