COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI P
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
102 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928
Avverso squalifica per 3 giornate calc. GUALDI FRANCESCO e ammenda € 400 per comportamento sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 3.3.2010
gara FORLIMPOPOLI – REAL MISANO del 28.2.2010
L’A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) circa il calc. GUALDI “la molla di una parolina in più, a volte pervasa da un montante nervosismo può sempre scattare dopo una settimana di duro lavoro, con serate rubate al riposo ed agli affetti familiari e dopo novanta minuti di agonismo puro”; 2) ritiene l’ammenda un salasso esagerato per chi fa calcio con finalità sociali. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che: 1) al termine della gara il calc. GUALDI, rivolgeva all’arbitro frasi irrispettose; 2) per tutta la durata del secondo tempo un gruppo di circa 20 sostenitori del Forlimpopoli rivolgeva offese all’arbitro; 3) un altro gruppo di sostenitori locali, nei pressi della rete di recinzione, seguiva gli spostamenti di un assistente ufficiale dell’arbitro e gli rivolgeva offese; 4) al 35° minuto del secondo tempo, dallo stesso gruppo veniva lanciato in campo un petardo, che esplodeva a pochi centimetri da un piede di detto assistente;
- ritenuto che al calc. GUALDI possa essere comminata una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. GUALDI FRANCESCO, ferma restando l’ammenda di € 400 a carico dell’A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928.
Nulla dispone per la tassa, non versata.