COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°37 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CALCIO A CINQUE – SERIE D

107  RECLAMO PROPOSTO DA  A.S.D. F.C. AIRONE 1983

Avverso inibizione al 31.12.2010 dir. PIAZZI SILVANO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori

delibera del G.S. del C.P. di Bologna  contenuta nel C.U.n. 33 del 25.2.2010

gara  AIRONE – PONTEVECCHIO del 15.2.2010

L’A.S.D. F.C. AIRONE 1983, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) circa il dir. PIAZZI “perché mai avrebbe spinto in modo violento un giocatore accersario? Sempre perché era uscito di senno? O forse si trattava invece di un gesto per allontanare un giocatore avversario della Pontevecchio che stava aggredendo un nostro giocatore? Questo è quello che è successo. Nel cercare di placare gli animi surriscaldati e intromettendosi tra due litiganti, ha semplicemente spinto via uno dei due. Prova ne è che non c’è stato un seguito a questo gesto”; 2) circa il tifoso entrato sul terreno di gioco, afferma che il predetto ha scatenato le proteste del pubblico di casa (Airone) e lo scambio di insulti che ne è seguito è quindi avvenuto tra il nostro pubblico ed il tifoso avversario. Poiché di questo si trattava : quello scambiato dall’arbitro per un tifoso dell’Airone era in realtà un giocatore squalificato della Pontevecchio, presente alla partita e non in elenco né vestito con la divisa sociale”. Chiede l’annullamento dell’ammenda ed una riduzione della inibizione del dir. Piazzi.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) al termine del primo tempo un tifoso dell’A.S.D. F.C. AIRONE entrava sul terreno di gioco,  rivolgeva frasi di protesta all’arbitro ed indirizzava offese verso gli ospiti; 2) immediatamente un calciatore della Pol.Pontevecchio aggrediva detto tifoso e gli rivolgeva offese; 3) il dir. PIAZZI, facendosi largo fra i giocatori prendeva  il viso di detto calciatore fra le mani e lo spingeva via con violenza; veniva allontanato dall’arbitro; 4) durante il secondo tempo della gara, il dir. PIAZZI, sistematosi in tribuna, contestava ogni decisione arbitrale con frasi offensive e scurrili ed incitava i calciatori dell’A.S.D. F.C. AIRONE a praticare un gioco duro; 5) al termine della gara, una persona che indossava la tuta dell’A.S.D. F.C. AIRONE e che impartiva disposizioni di carattere organizzativo e logistico, rivolgeva agli ospiti epiteti offensivi e si avvicinava ad un giocatore della Pol.Pontevecchio, spingendolo e tirandolo per la maglia;

-  ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal dir. PIAZZI, possa, comunque, essere sanzionato con un provvedimento più contenuto,

d e l i b e r a

  - di ridurre al 30.9.2010 la inibizione del dir. PIAZZI SILVANO, ferma restando l’ammenda di € 200 a carico dell’A.S.D. F.C. AIRONE 1983.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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