COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°37 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI  I^  CATEGORIA

105  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VALSANTERNO

Avverso inibizione al 3.2.2015 dir. GENTILINI PAOLO

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.  31 del 3.2.2010

gara  VAL SANTERNO – PLACCI BUBANO del 24.1.2010

L’A.S.D. VALSANTERNO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che in una fase di gioco, per un intervento di un avversario,  un loro giocatore  era rimasto a terra esanime, con evidente difficoltà respiratoria. Il giocatore veniva portato di peso fuori dal campo nello stesso stato,  in quanto il direttore di gara riteneva il suo comportamento di simulazione e, per questo, lo ammoniva. “Ora, l’errore di valutazione dell’arbitro, anche se palese, è comprensibile ed umano, meno comprensibile è ammonire un giocatore ancora steso a terra (poteva fingere, ma anche no, visto che all’ospedale gli veniva prognosticata la rottura di 2 costole e 20 giorni di prognosi), ma soprattutto non comprendiamo la provocazione a GENTILINI, chiamato da centrocampo a fine gara dall’arbitro, mentre usciva dal campo parlando tranquillamente con l’allenatore del Bubano, per dirgli ad alta voce che non si sarebbe più seduto in panchina per molto tempo”. “Non ci interessa criminalizzare l’operato del direttore di gara, quanto fare capire il contesto in cui GENTILINI si è trovato, e cercare di comprendere una reazione sbagliata ma assolutamente non violenta come descritto nel comunicato, reazione di una persona dal comportamento e correttezza sopra la norma, in 25 anni di calcio giocato e da dirigente”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) l’ammonizione del calc. Pondrelli è avvenuta quando questi si era già rialzato da terra; 2) al termine della gara il dir. GENTILINI, da una distanza di circa 10 metri,  rivolgeva, ad alta voce, all’arbitro una frase offensiva e l’arbitro gli comunicava di ritenersi allontanato e che il suo comportamento sarebbe stato segnalato nel referto di gara; 3) il dir.GENTILINI si avvicinava all’arbitro, lo spintonava e gli afferrava con uma mano il viso  in modo violento,  facendolo cadere a terra e procurandogli forte dolore al naso, con fuoriuscita di sangue; 4) l’arbitro raggiungeva lo spogliatoio e faceva notare ai dirigenti locali  che stava ancora tamponandosi il naso ed il dir. GENTILINI, lì presente, cercava di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto da alcune persone;

- valutato che il deplorevolissimo comportamento messo in atto dal dir,. GENTILINI, possa, comunque, essere punito ccon una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta,

d e l i b e r a

di ridurre al 3.2.2014 l’inibizione del dir. GENTILINI PAOLO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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