COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA SAN MICHELE SIG. ALESSANDRO RINALDI E DEL DIRIGENTE ALBERTO ZIROLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DELLA POLISPORTIVA SAN MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 I E II COMMA CGS PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E DIRIGENTE.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del Presidente della Polisportiva San Michele sig. Alessandro Rinaldi per violazione dell’art. 1 C.G.S., per aver consentito che il sig. Alberto Ziroli svolgesse l’attività di tecnico senza titolo; del dirigente Alberto Ziroli per aver svolto l’attività di tecnico senza qualifica e, quindi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della Società Polisportiva San Michele.
Il deferimento in esame nasce da un articolo pubblicato sul quotidiano “Latina Oggi” del 20.08.09, dove si legge che l’allenatore della Polisportiva San Michele, relativamente alla stagione sportiva 2009/2010, sarebbe il sig. Alberto Ziroli, in realtà tesserato quale dirigente e, comunque, sprovvisto di idoneo titolo ad allenare.
All’udienza del 15.02.10 è comparso per i deferiti l’avv. Sperduti che si riportava integralmente alle memorie in atti chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.
Era altresì presente per la Procura l’avv. Liberati che insisteva per l’accertamento della responsabilità, chiedendo l’inibizione di 3 mesi per il sig. Ziroli; tre mesi di inibizione per il Presidente Rinaldi e l’ammenda di €.500,00 per la Polisportiva San Michele.
La Commissione si riservava.
Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, nonché in virtù della fede privilegiata che l’art.35 I comma C.G.S. riconosce agli atti ufficiali - nella fattispecie le distinte di gara (c/ Montello Calcio del 04.10.09; c/ Campoverde del 11.10.09; c/ At. Bainsizza del 18.10.09; c/ Indomita Pomezia del 25.10.09; c/ M.te S. Biagio del 01.11.09; c/ Vis Terracina del 08.11.09; c/ USD Samagor del 22.11.09; c/Pol. Sermonetana del 29.11.09; c/ B.go Podgora del 06.12.09; c/ ASD SS. Pietro e Paolo del 15.11.09) e la relazione depositata in atti il 04.01.10 del delegato della Procura Federale sig. Luciano Granara - si evince chiaramente e senza ombra di dubbio che l’allenatore della Polisportiva San Michele era in effetti il sig. Trovò, munito di regolare titolo.
In verità la circostanza che precede è provata anche dalle dichiarazioni rese dai calciatori (De Simone Davide, La Penna Stefano, Ghiotto Alessandro, Bologna Carlos Mario) al delegato della Procura Federale.
Come puntualmente evidenziato anche nella relazione del delegato della Procura, sintomatica è la circostanza che in occasione della partita amichevole B.go Flora – San Michele l’arbitro allontanava per proteste proprio il sig. Trovò e non il sig. Ziroli e lo stesso sig. Granara, presente alla partita, aveva modo di verificare che il ruolo di allenatore era in effetti svolto dal sig. Trovò e che, solo successivamente all’allontanamento di quest’ultimo, il sig. Ziroli – presente in panchina nella qualità di massaggiatore – impartiva qualche direttiva ai calciatori.
Pertanto, dall’istruttoria è emerso chiaramente che il tecnico della Polisportiva era il sig. Davide Trovò puntualmente qualificato a coprire tale funzione, laddove il sig. Ziroli – dirigente accompagnatore – ha svolto, occasionalmente, un ruolo di mero ausiliare del tecnico titolare, recependo ed impartendo ai calciatori direttive precedentemente rassegnate dall’allenatore titolato.
Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,
DELIBERA
di prosciogliere il sig. Alberto Ziroli e, per l’effetto, prosciogliere anche il Presidente Rinaldi e la Società Polisportiva San Michele.
Si comunichi.