COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 28 DEL 4.2.2010

(Gara: ATLETICO TARQUINIA – MONTALTO del 30.1.2010 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

La Società ATLETICO TARQUINIA, in sede di reclamo, chiede l’annullamento o comunque la riduzione della sanzione citata in titolo, in quanto contrariamente ai contenuti delle motivazioni con cui il G.S., asserisce quanto segue:

circa il lancio di petardi, di sassi e di un pneumatico di automobile nel campo di gioco da parte di propri sostneitori: in realtà si sarenne trattato di semplici miccette gettate da alcuni ragazzi, così come avviene in numerosi campi di calcio dilettantistici, che “appallottolati” sarebbero stati scambiati per sassi, mentre il pneumatico sarebbe stato soltanto fatto rotolare sulla pista di atletica che attornia il campo, senza procurare conseguenze fisiche ad alcuno.

Circa lo striscione esposto sulle tribune dai sostenitori locali riportante scritte riconducibili all’estremismo politico: in realtà in esso non erano menzionati accenni di tale natura, ma soltanto un riferimento alla gara di andata, vinta dagli ospiti a tavolino per 0 – 3.

Circa il comportamento di genere razzista e discriminatorio tenuto dai sostenitori della ricorrente nei confronti dell’arbitro: in realtà alcuna frase in tal senso è stata pronunciata, in quanto il Direttore di gara non era persona di colore, né presentava tratti somatici particolari tali da suscitare una qualsivoglia attenzione.

Questa Commissione rileva, in primo luogo, che nonostante la ATLETICO TARQUINIA abbia richiesto di essere ascoltata direttamente, non è risultata presente alla convocazione effettuata dalla Segreteria del Comitato Regionale lazio.

Pertanto procede alla ricostruzione degli acacdimenti, ovviamente, con speciale riguardo ai contenuti del referto arbitrale, come noto, fonte di prova primaria e basilare.

Dalla lettura del medesimo emerge una realtà assai diversa da quella sopra descritta, dalla quale si evince che effettivamente sono stati  gettati in campo sassi (pur senza colpire) e che lo scoppio e il lancio di petardi è addirittura iniziato prima e proseguito durante la gara, determinando l’interruzione per ben 3 volte, dell’incontro.

Appaiono comunque labili le tesi della Società ricorrente, per le quali tali episodi sarebbero frequenti sui campi di calcio dilettantistici e che non avrebbero preesntato conseguenze ad alcuno, come ad esempio il far rotolare un pneumatico seppur a ridosso del campo di gioco. Tali comportamenti debbono essere considerati inaccettabili in quanto potenzialmente pericolosi strumenti di offesa e non certamente assimilabili ad atti goliardici.

Per quel che concerne infine le vicende attinenti sia ai contenuti dello striscione esposti sulle tribune, sia gli epiteti discriminatori rivolti all’arbitro dai sostenitori locali, occorre precisare da un lato che le scritte incriminate – peraltro non rimosse nonostante gli inviti in tal senso effettuati dall ‘arbitro  - raffiguravano, tra l’altro, una croce celtica e dall’altro la frase pronunciata faceva chiaro riferimento, unitamente a parole irriguardose, a  discriminazioni etnico – religiose.

Come noto, tali aspetti, assolutamente censurabili, trovano puntuale e severa regolamentazione nell’art. 11 del C.G.S., a cui questa Commissione, nel caso di specie, ritiene di doversi attenere, condividendo pienamente le decisioni assunte dal Giudice sportivo.

Per quanto precede, questo Rogano Giudicante

DELIBER

Di respingere il reclamo della Società ATLETICO TARQUINIA e, per l’effetto, conferma l’ammenda di € 700.

La tassa reclamo va incamerata.

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