COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106  dell’ 11/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE FERRERI VLADIMIRO FINO AL 19.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 100 DEL 25.2.2010

(Gara: SANTA SUSANNA – SALTO CICOLANO del 21.2.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

rilevato che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i reclami circa l’inibizione per dirigenti fino ad 1 mese;

in virtù di detta norma, il reclamo relativo all’inibizione del Dirigente FERRERI VLADIMIRO, essendo inferiore ad 1 mese, non può pertanto essere preso in considerazione.

Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società SALTO CICOLANO.

La tassa reclamo va incamerata.

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