COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’U.S. PALESTRINA CALCIO A.S.D. AVVERSO LE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELL’U.S. PALESTRINA CALCIO A.S.D. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 34 DEL 26-11-2009. GARA PALESTRINA – LIBERTAS CENTOCELLE DELL’8-11-2009 CAMPONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
L’U.S. Palestrina Calcio ASD ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe, con le quali era stato respinto il reclamo inoltrato per partecipazione irregolare alla gara del calciatore Toma Flavio nato il 29-7-1995 ed impiegato dalla Libertas Centocelle. Assumeva la reclamante che la sentenza era ingiusta in quanto il Giudice di primo grado aveva respinto il gravame ritenendo la posizione del calciatore regolare in quanto si trovava nella fascia di età consentita per la categoria giovanissimi e l’errore, pur accertato, nella trascrizione della data di nascita sulla distinta di gara (da 29-7-1995 a 27-9-1995) non aveva avuto alcuna influenza.
La reclamante precisa che, sin dal primo reclamo, aveva dedotto l’irregolare posizione del calciatore in quanto tesserato per altra società (Real Tor Sapienza) ed aveva fatto rilevare la errata trascrizione della data di nascita solo per evidenziare il maldestro tentativo della controparte di occultare l’irregolarità del tesseramento.
Avverso il reclamo ha prodotto controdeduzioni la Libertas Centocelle che ha fatto rilevare come abbia proceduto al tesseramento del calciatore Toma Flavio, nato a Roma il 29-7-1995, residente nel Comune di Roma, ma cittadino Albanese, procedendo secondo il dettato regolamentare, producendo oltre alla consueta certificazione, il certificato di frequenza scolastica ed il permesso di soggiorno ed inviando il tutto all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che, ad oggi, nulla aveva fatto rilevare. Eccepiva comunque che il calciatore non aveva mai consegnato alla società Real Tor Sapienza la certificazione integrativa richiesta per il tesseramento di giovani calciatori di cittadinanza straniera e quindi non poteva sussistere alcun valido tesseramento con tale società.
Osserva preliminarmente la Commissione che la doglianza della reclamante sul mancato esame da parte del Giudice di primo grado del motivo di reclamo relativo alla preesistenza di un tesseramento del calciatore Toma con altra società, trova riscontro negli atti ufficiali.
Infatti nella delibera impugnata il Giudice non ha considerato tale motivo di reclamo che, invece, risulta ben specificato nell’impugnazione del 5-11-2009 ove si contestava il tesseramento del calciatore con il Real Tor Sapienza.
Il motivo va quindi esaminato non trattandosi di nuova domanda che, invece, come è noto non sarebbe stata proponibile in sede di appello.
Nel merito dagli atti ufficiali emerge la fondatezza delle lagnanze della reclamante, infatti il calciatore Toma Flavio, dagli atti trasmessi dall’Ufficio Tesseramenti, risulta tesserato dal 25-9-2009 con la Pol. Real Tor Sapienza con vincolo annuale e cartellino 09/090495/8. Il calciatore risulta tesserato con status 66 e cioè giovane calciatore, così come negli anni precedenti per le società Certosa, Savio e Pro Roma Calcio.
Le controdeduzioni presentate dalla Libertas Centocelle appaiono invece infondate.
Innanzitutto deve sottolinearsi che, pendendo un tesseramento seppur invalidamente ottenuto, non si può dar luogo ad altro tesseramento se prima non si procede all’annullamento del tesseramento invalido. Quindi la società Libertas Centocelle avrebbe dovuto accertare la posizione del calciatore e, se avesse ritenuto non valido il tesseramento pendente per l’altra società, avrebbe dovuto adire gli organi federali competenti per ottenere l’annullamento.
In secondo luogo, nel caso specifico, il tesseramento preesistente è assolutamente regolare in quanto per la stessa ammissione del padre del calciatore nella dichiarazione allegata alle controdeduzioni della Libertas Centocelle effettivamente il cartellino per il Real Tor Sapienza venne sottoscritto dal giovane calciatore e dal genitore che, però, a suo dire non completò l’inoltro dei documenti necessari al tesseramento in quanto vi era stato un ripensamento sul tesserarsi per tale società. Orbene non vi è chi non veda come la produzione documentale sia certo onere della società che, però, può ottenerla anche d’ufficio dagli organi preposti senza attendere il deposito da parte dei calciatori interessati, mentre l’unico requisito necessario è la sottoscrizione del cartellino che, nella specie avvenne. Per il resto non può che osservarsi come il calciatore avesse pieno titolo ad ottenere il tesseramento che ha ottenuto avendone tutti i requisiti.
In relazione alla circostanza accertata che il calciatore ha sottoscritto 2 cartellini nella stessa stagione può disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
La Commissione Disciplinare, visto quanto sopra
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto di applicare alla società Liberta Centocelle la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i conseguenti accertamenti.
La tassa reclamo va restituita.