COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ USD REAL FALERIA AVV
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ USD REAL FALERIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF.LE N. 31 DEL 18. 02. 2010.
( GARA REAL FALERIA / BLERA DEL 14. 02. 2010 - Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la soc. USD Real Faleria non contesta le sanzioni inflitte ai propri calciatori, ma il contenuto del referto arbitrale, che ha indotto il Giudice Sportivo a comminare una ammenda eccessiva rispetto a quanto accaduto.
Precisa la ricorrente che sia il dirigente accompagnatore ufficiale che il capitano della squadra si sono prodigati affinchè l ‘arbitro non subisse alcuna conseguenza fisica. Ammette la soc. Real Faleria che l’ arbitro , a fine gara, sostava cinque minuti in campo, sempre protetto dal dirigente e capitano e con la presenza delle Forze dell’ Ordine, solo a scopo precauzionale per evitare le rimostranze della tifoseria.
Ci tiene a precisare la ricorrente che lo spazio riservato ai tifosi è molto vicino al recinto di gioco e soprattutto al passaggio dei giocatori verso lo spogliatoio e che quindi gli sputi indirizzati all’ arbitro avrebbero dovuto colpire anche le Forze dell’ Ordine che lo accompagnavano verso lo spogliatoio.
I due sostenitori a cui si riferisce l’ arbitro non sono altro che i due calciatori, sostituiti in precedenza, e che in abiti borghesi sostavano nel recinto degli spogliatoi.
Ritiene pertanto la soc. Real Faleria che, alla luce di tali considerazioni, l’ ammenda possa essere cancellata.
Questa Commissione di Disciplina ha esaminato gli atti ufficiali e preliminarmente fa presente che non esistono margini di accoglimento della richiesta di annullamento della sanzione.
Infatti gli episodi di cui la reclamante disconosce l’ accaduto, sono ben evidenziati dall’ arbitro nel proprio rapporto che, ai sensi dell’ art. 35 del CGS, è da considerarsi, in caso di discordanza, fonte unica e degna di prova. Sorprende come la ricorrente non si sia resa conto dei cori ingiuriosi e gravemente minacciosi indirizzati all’ arbitro, il quale era costretto a sospendere la partita per cinque minuti, chiedendo l’ ausilio delle Forze dell’ Ordine e dei capitani delle due squadre al fine di ristabilire l’ ordine. Anche a fine gara l’ arbitro era costretto a sostare per circa dieci minuti a bordo campo per le reiterate gravi proteste dei tifosi e per evitare di essere raggiunto da sputi ed oggetti vari lanciati dai tifosi locali.
Da quanto sopra descritto questa Commissione è dell’ avviso che la pena pecuniaria comminata alla soc. Real Faleria sia del tutto congrua rispetto ai fatti accaduti e che quindi non trovano fondamento, nemmeno parzialmente, le rimostranze avanzate dalla ricorrente.
Detto ciò
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo si incamera.