COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 dell’ 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 37 DELL’11.2.2010
(GARA: PRIMA PORTA S.R. – CITTA’ DEI RAGAZZI del 6.2.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in oggetto, con il quale la Società PRIMA PORTA S.R. chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria contestando il provvedimento stimato non consono al comportamento dei propri sostenitori;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la citata Società;
considerato che dalla lettura del referto di gara – fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente la condotta dei sostenitori responsabili di aver intonato cori di carattere razziale nei confronti dei calciatori ospiti;
tenuto conto, tuttavia, che alcune affermazioni della ricorrente offrono un sia pur minimo margine per una riconsiderazione circa il contesto a base della condotta dei citati tifosi, talchè l’ammenda può essere lievemente ridimensionata.
Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione Disicplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo della Società PRIMA PORTA S.R. e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda comminata ad € 400.
La tassa reclamo va restituita.