COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCOBALENO C/5 E DELLA SOCIE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCOBALENO C/5 E DELLA SOCIETA’ SPORT APPIO ROMA C/5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA PER ENTRAMBE LE SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 50 DELL’11.2.2010
(Gara: ARCOBALENO C/5 – SPORT APPIO ROMA C/5 DEL 6.2.2010 – CAMPIONATO DI SERIE C/2 CALCIO A 5)
In via preliminare questa Commissione di Disciplina dispone, trattandosi di ricorsi avanzati da entrambe le società, che vertono sulla stessa materia, la riunione degli stessi per connessione oggettiva.
Le reclamanti contestano quanto refertato dal direttore di gara, poiché non si sarebbero verificati episodi tali da considerarli come “ rissa “ in quanto sia i sostenitori che i calciatori di entrambe le squadre, partecipanti all’ incontro, non sarebbero mai venuti a contatto tra di loro e che il tutto si sarebbe verificato all’ esterno del terreno di gioco, unicamente tra due tifosi che si sarebbero spintonati per circa cinque minuti. Non riescono quindi a comprendere le ricorrenti i motivi della sospensione della gara e che le sanzioni inflitte a carico dei calciatori di entrambe le squadre appaiono sproporzionate rispetto alle loro condotte e che due giocatori indicati come facenti parte del quintetto base della soc. Arcobaleno, al momento dell’ episodio in argomento, erano seduti tranquillamente in panchina.
In conclusione chiedono entrambe le società l’ annullamento della decisione presa dal Giudice Sportivo e la conseguente ripetizione dell’ incontro.
Questa Commissione di Disciplina, dopo aver attentamente letto gli atti di gara, ha ascoltato l’ arbitro , il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha confermato integralmente il contenuto del referto originario. Ha altresì precisato che , aldilà della situazione ambientale venutasi a creare, riportata integralmente dal Giudice Sportivo di primo grado nel Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, la sospensione dell’ incontro è stata causata dalla mancanza del numero regolamentare minimo di calciatori per poter proseguire la gara. Precisa sempre l’ arbitro di aver individuato con certezza tutti i calciatori espulsi, perché al momento dell’ interruzione,erano gli unici che indossavano la divisa da gioco, mentre gli altri atleti, a causa del freddo indossavano piumini, cappelli, nonché scalda collo utilizzato per non farsi riconoscere al momento degli incidenti.
Appare quindi evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva, che dinanzi a simili precise indicazioni fornite dall’ arbitro,che non sono assumibili le doglianze avanzate dalle società ricorrenti, anche per quanto riguarda le squalifiche per due gare inflitte ai calciatori, che a norma dell’ art. 45 comma 3 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede.
Detto ciò , questa Commissione di Disciplina Rerritoriale
DELIBERA
- di respingere i reclami in argomento, confermando la decisione impugnata.
Le tasse reclamo si incamerano.
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