COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 AVVERSO LA SQUALIFIC
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 IRROGATA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE NERI LEONARDO, CON COM. UFF. N. 100 DEL 25.2.2010 RELATIVO ALLA GARA RES BLU 92 – CASAL BERNOCCHI DEL 21.2.2010 – CAMP. DI 2ª CATEGORIA
La Società RES BLU 92 ha avanzato reclamo affinché la sanzione in titolo comminata nei confronti del proprio tesserato NERI LEONARDO venga ridotta.
A sostegno la reclamante – pur ammettendo che il calciatore ha avuto una reazione troppo violenta – asserisce che questa è stata causata da nervosismo e che il gesto (lancio violento del pallone con le mani contro l’arbitro dalla distanza di circa 2 m.) è stato assolutamente involontario. Continua affermando che il calciatore è consapevole di aver sbagliato ma che comunque il provvedimento del G.S. appare troppo eccessivo.
Sulla scorta di tali dichiarazioni e ammissioni – invero abbastanza rare nei contesti trattati da questa Commissione, sono stati riesaminati tutti gli atti giacenti, ovviamente con speciale cura ai contenuti del referto arbitrale, fonte di prova preminente e basilare. Va altresì sottolineato che particolare riguardo è stato dedicato – stante il fatto che il carattere violento e ingiurioso del gesto è da considerare già accertato nonché ammesso dalla Società reclamante – all’analisi circa la possibilità di rintracciare elementi utili a stabilire o meno il connotato della involontarietà dell’atto incriminato compiuto dal NERI.
Ma anche per tale sospetto, la descrizione riportata nel rapporto arbitrale non consente di nutrire alcun dubbio circa la chiara intenzionalità del lancio violento del pallone contro l’arbitro da breve distanza.
Ne consegue che questa Commissione ritiene che l’episodio non possa essere ridimensionato e che pertanto sia stato esemplarmente sanzionato dal G.S.
Per quanto sopra, questo Organo Giudicante
DELIBERA
- di respingere il ricorso in titolo e per l’effetto conferma il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.
La tassa viene incamerata.