COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PUMA ROMA VIII AVVERSO IL PROVV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PUMA ROMA VIII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 SETTEMBRE 2010 A CARICO DELLA CALCIATRICE DI BIANCHI SARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 50 DEL 12.2.2010

(Gara: OLIMPUS – PUMA ROMA VIII del 6.2.2010 – Campionato di Calcio A5 Femm.le Serie C)

La Commissione Disciplinare;

-  visto il reclamo in epigrafe;

-  esaminati gli atti ufficiali;

-  ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

-  udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro; osserva:

A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che la calciatrice DI BIANCHI, innervosita per il pareggio subito all’ultimo minuto dalla sua squadra, a fine gara avrebbe rivolto all’arbitro espressioni irriguardose, ma non offensive; mentre, per quanto concerne il suo “scalciare” in direzione dell’arbitro, detto comportamento avrebbe dovuto considerarsi un gesto di stizza, privo di ogni intento di violenza, dal momento che la giocatrice era stata bloccata in precedenza dal proprio allenatore, di stazza imponente, il quale la tratteneva con ambedue le braccia, impedendole ogni contatto fisico con il Direttore di gara, che, peraltro, si trovava distante. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva.

Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che al termine dell’incontro, la calciatrice DI BIANCHI, che si trovava ad una distanza di circa 5/6 metri, aveva cominciato ad inveire nei suoi confronti, prontamente bloccata dall’Allenatore mentre si avvicinava. Seppur trattenuta a viva forza, la giocatrice, distante a quel punto circa un metro e mezzo, aveva cominciato a scalciare verso l’arbitro, non attingendolo, sia perché l’Allenatore si era interposto tra i due creando ostacolo, sia perché il Direttore di gara aveva istintivamente “roteato” il corpo, per evitare ogni possibile contatto.

Alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro risulta quindi confermato il comportamento offensivo, minaccioso e di natura aggressiva posto in essere dalla calciatrice; considerata tuttavia la dinamica del gesto compiuto dalla DI BIANCHI, deve escludersi che il suo “scalciare” mentre era trattenuta dall’allenatore, fosse concretamente idoneo ad arrecare un danno fisico all’arbitro, il quale ha precisato, infatti, che il calcio non lo aveva colpito, ma soltanto “sfiorato”.

Ribadita la gravità e l’intollerabilità di tale comportamento, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, onde rapportare la stessa alle effettive responsabilità della tesserata.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso e, per l’effetto, riduce la squalifica della calciatrice DI BIANCHI SARA dal 30 settembre 2010 al 31 maggio 2010.

La tassa reclamo va restituita.

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