COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale   RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARANOVASTRANGOLAG

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NOBILE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 34 DEL 25.2.2010

(Gara: RIPI – VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI del 21.2.2010 – Camp. di 3ª Cat. Frosinone)

-  La Commissione Disciplinare;

-  visto il reclamo in epigrafe;

-  esaminati gli atti ufficiali;

-  tenuto conto che la squalifica inflitta al calciatore NOBILE ANTONIO presenta margini di una seppur lieve riduzione in rapporto anche ad alcune deduzioni espresse dalla reclamante;

-  avuto riguardo alla circostanza che l’avversario colpito non ha riportato alcuna conseguenza fisica, questa Commissione Disciplinare;

DELIBERA

-  di accogliere il reclamo avanzato dalla Soc. VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI e, per l’effetto di ridurre la squalifica al calciatore NOBILE ANTONIO da 5 a 4 gare .

La tassa viene restituita.

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