COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEI CASALI AVVERSO IL PRO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 108 dell’ 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEI CASALI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIZZUTI DANIELE E L’AMMENDA DI EURO 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 40 DEL 4.3.2010
(Gara: VALLE DEI CASALI – REAL ALBATROS del 27.2.2010 – Camp. di Calcio A5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare;
- visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Soc. VALLE DEI CASALI chiede la riduzione della pena pecuniaria e della squadra al calciatore PIZZUTI DANIELE;
- esaminati gli atti ufficiali;
- considerato che il comportamento dei sostenitori della ricorrente è rappresentato molto dettagliatamente nel referto di gara, talchè non sorgono dubbi circa l’individuazione degli stessi quali responsabili dei gesti loro addebitati;
- tenuto conto, pertanto, che, circa la condotta del calciatore PIZZUTI, possono essere parzialmente assumibili alcune deduzioni della reclamante;
- questa Commissione,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo relativo al calciatore PIZZUTI DANIELE riducendone la squalifica da 5 a 4 gare;
- di confermare l’ammenda di Euro 200,00 comminata alla Soc. VALLE DEI CASALI.
La tassa viene restituita.