COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. PRAENESTE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108  dell’ 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOC. PRAENESTE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 41 DEL 4.3.2010

(Gara: ATL. TORBELLAMONACA – PRAENESTE CALCIO del 27.2.2010 – Camp. di 3ª Cat. Roma)

La Commissione Disciplinare;

-  visto il reclamo in epigrafe;

-  esaminati gli atti ufficiali;

-  preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 46 comma 3 del C.G.S. i provvedimenti a carico del dirigente MARCELLITTO MASSIMO e TOMASSI MATTEO, non sono impugnabili, in alcuna sede, in quanto inferiori ad un mese;

-  per quanto attiene il calciatore MAFFEI ALESSANDRO, al di là che la sanzione inflittagli per 3 gare è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso e riportato dal Giudice Sportivo competente nel Com. Uff. indicato in oggetto, si osserva che ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., sono ammesse riprese televisive o altri filmati, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato, soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Nel caso in esame la ricorrente non sostiene che il MAFFEI non sia il responsabile di quanto gli viene addebitato;

-  non può infine essere accolta la richiesta di ripetizione della gara in quanto non si ravvisano elementi tali regolamentari che possano aver inficiato la regolarità dell’incontro.

Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

-  di respingere il reclamo in argomento, confermando le decisioni impugnate.

La tassa reclamo si incamera.

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