COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Rasa Calcio  Cam

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS Rasa Calcio  Camp. Jun. Reg. Gir. B

Gara Rasa/Gorla Maggiore del  13/02/2010

CU n. 32 del CRL datato 25/02/2010

La società RASA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara, lamentando che l’arbitro non avrebbe sospeso la gara come indicato dal GS nel provvedimento impugnato, considerato che non era stata messa a repentaglio la sua incolumità. La reclamante, a fronte di ciò chiede che venga omologato il risultato conseguito sul campo prima della sospensione ovvero venga attribuita la vittoria per 0-3 in quanto la sospensione non poteva essere adottata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può essere accolto. Infatti, come emerge dal rapporto dell’arbitro, la gara non è stata portata a termine, bensì è stata sospesa, senza alcun motivo valido, al 47’ del 2° T. La sospensione della gara senza alcun valido motivo comporta la ripetizione della stessa, visto che la gara non è stata portata a termine. Pertanto, non può essere confermato come richiesto dalla reclamante il risultato conseguito sul campo al 47’ del 2° T.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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