COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASS.Calcio Cernusco&nbs
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASS.Calcio Cernusco Camp. Jun. Gir. B
Gara Cernusco/Algo del 20/02/2010
CU n. 30 della delegazione di MILANO datato 25/02/2010
La società CERNUSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. STURIALE Salvatore sino al 05.04.2010, chiedendo una riduzione della sanzione al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel referto arbitrale, il sig. STURIALE, in seguito ad una decisione arbitrale protestava vivacemente e teneva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara; per tale motivo veniva allontanato dal terreno di gioco.
Alla vista del provvedimento disciplinare il tecnico sanzionato si avvicinava al direttore di gara appoggiando le mani sul petto con fare minaccioso. Veniva poi allontanato dal terreno di gioco solo grazie al pronto intervento del massaggiatore della società CERNUSCO. Alla luce di quanto su esposto, visto il comportamento tenuto dal sig. STURIALE la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.