COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Cicopieve  Camp. 1^

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 34 del 11/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Cicopieve  Camp. 1^ Cat. Gir. G

Gara San Lazzaro/Cicopieve del  14/02/2010

CU n. 31 del CRL datato 18/02/2010

La società CICOPIEVE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marcello PIZZI sino al 31/03/2010 per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti del tecnico della squadra avversaria, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come descritto nel rapporto arbitrale.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto di gara redatto dall’arbitro è fonte privilegiata di prova. Nella specie lo stesso è preciso e circostanziato nella descrizione dell’episodio ingiurioso e provocatorio nei confronti del tecnico avversario. La diversa versione dei fatti fornita dal calciatore interessato non può essere presa in considerazione.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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