COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Sported Maris  Camp

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Sported Maris  Camp. Jun. Reg. Gir. F - Gara Gavardo/Sported Maris del  27/02/2010

CU n. 33 del CRL datato 04/03/2010

La società SPORTED MARIS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Nicola FROSI per 5 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore FROSI in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava al direttore di gara e dopo averlo spinto leggermente appoggiando il petto contro la spalla destra dell’arbitro, proferiva frasi gravemente irriguardose e offensive. Alla luce di quanto sopra, visto il comportamento del calciatore sanzionato tenuto conto degli abituali parametri di valutazione della presente Commissione, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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