COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Grumellese  Camp. Al

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società GS Grumellese  Camp. Allievi Reg. Gir. E - Gara Orsa Cortefranca/Grumellese  del  21/02/2010

CU n. 32 del CRL datato 25/02/2010

La società GRUMELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Danilo TROVESI fino al 25/03/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: ai sensi dell’art.45, comma 3 del CGS, non sono impugnabili le sanzioni inflitte ai tecnici, ai dirigenti ed ai massaggiatori fino ad un mese. Considerato che la sanzione comminata al tecnico TROVESI è fino al un mese dal 26.02.2010 (giorno successivo alla pubblicazione del CU  art.22 del CGS) sino al 25.03.2010, il reclamo proposto è inammissibile.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

il reclamo proposto INAMMISSIBILE e dispone l’addebito della relativa tassa.

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