COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Bellagio Calcio A5 – C2

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Bellagio Calcio A5 – C2 Gir. B

Gara MGM 2000/Bellagio C5  del  25/02/2010

CU n. 33 del CRL datato 04/03/2010

La società BELLAGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: MOIZZI Claudio sino al 02.11.2010 e BALBIANI Davide per 4 GARE chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il rapporto arbitrale rileva quanto segue: preliminarmente si evidenzia come le fotografie allegate al ricorso non possono in alcun modo inficiare quanto riportato negli atti ufficiali, non sono di nessuna utilità visto la scarsa qualità delle stesse. Nel merito si osserva invece quanto segue: in relazione al comportamento del calciatore BALBIANI si rileva che lo stesso, in seguito a una decisione arbitrale, protestava tenendo un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva allontanato dal terreno di gioco, in seguito lo stesso si posizionava sugli spalti continuando a proferire insulti nei confronti dell’arbitro e cercando di litigare con il pubblico ospite. Alla luce di quanto sopra, visto il reiterato comportamento tenuto dal BALBIANI la squalifica inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Per quanto attiene il comportamento  ben più grave tenuto dal calciatore MOIZZI si rileva: l’arbitro descrive chiaramente l’accaduto. In seguito ad un fallo di gioco il MOIZZI veniva espulso. Alla notifica del provvedimento disciplinare dopo aver insultato il direttore di gara tentava di colpirlo con un pugno. Solo la pronta schivata dell’arbitro evitava che il tentativo andasse a buon fine. Lo sviluppo dei fatti viene chiarito anche nel supplemento di rapporto nel quale l’arbitro precisa che il MOIZZI, al momento del tentativo di aggressione, si trovava a circa 1,50 m dallo stesso e quindi certamente ad una distanza compatibile con la volontà di colpire. L’arbitro precisa altresì che, dopo aver sferrato il pugno, il MOIZZI riusciva a raggiungerlo e lo spintonava sul petto costringendolo a indietreggiare. A questo punto veniva invitato ad abbandonare il terreno di gioco senza però alcun risultato. Infatti, il MOIZZI, proseguendo nelle violente proteste, si rifiutava di uscire. Solo grazie all’intervento di un dirigente della BELLAGIO che, a forza accompagnava il proprio calciatore fuori dal campo. così la gara poteva riprendere.

La gravità dei comportamenti tenuti dal calciatore MOIZZI e il fatto che gli stessi sono proseguiti per diverso tempo portano a ritenere corretta la squalifica comminatagli dal GS e pertanto deve essere pienamente confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Moldovan Ruslan, per rispondere:

•  delle violazioni di cui agli artt. 1 e 10, comma 2 del CGS, in relazione all’art.40, comma 11 bis delle NOIF, per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la Società US FLERO ASD senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per il club PODIS INESTI regolarmente affiliato alla Federazione moldava.

Alla udienza, presente il rappresentante della Procura Federale, è risultato assente il deferito.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale vertente sulla contestazione e sul contenuto probatorio del fascicolo della Procura Federale, è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale per sue richiesta.

Il Procuratore ha concluso per il giudizio di responsabilità del deferito, chiedendone la condanna a mesi 2 di squalifica.

Motivi della decisione

Il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato attraverso la documentazione in atti: infatti il Segretario Generale della Federazione Moldava, con nota del 09.10.2009 ha comunicato che il deferito risultava già tesserato con il club affiliato alla Federazione moldava, di conseguenza è da considerarsi falsa la dichiarazione rilasciata da Moldovan Ruslan, il quale ha affermato di non essere mai stato tesserato presso società appartenenti a Federazioni Estere.

Tanto premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

ritenuta provata la responsabilità del deferito in ordine alla contestazione oggetto del presente giudizio

condanna

Moldovan Ruslan alla sanzione di mesi due di squalifica.

Tale sanzione dovrà essere scontata al momento del tesseramento o in costanza di tesseramento.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it