COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POL. D. CATTABRIGHE 2008 S.G. avverso decision

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POL. D. CATTABRIGHE 2008 S.G. avverso decisioni merito gara Atletico Gallo Colbordolo – Cattabrighe, del 20.2.2010 – Campionato Provinciale Giovanissimi, girone “A” – Com. Uff. n. 65 del 24.2.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro .

  Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.

  La Commissione,

P.Q.M.

visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,

dichiara

inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Cattabrighe 2008 S.G. per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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