COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FULGOR MACERATESE S.R.L. avverso sanzioni merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO FULGOR MACERATESE S.R.L. avverso sanzioni merito gara Fulgor Maceratese – Urbino, del 17.2.2010 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 124 del 19.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Stefani Danilo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per avere spinto con le mani sul petto l’arbitro protestando”.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Fulgor Maceratese S.r.l., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe mai messo le mani addosso all’arbitro, ma anzi cercava ripetutamente, nella sua qualità di capitano, di allontanare i propri compagni di squadra.

  In via istruttoria, a sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante produceva un CD contenente la ripresa di uno stralcio della gara in esame.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, in occasione di una sua decisione tecnica non condivisa, alcuni calciatori della squadra locale lo circondarono protestando nei suoi confronti. Lo Stefani gli giunse alle spalle e lo spinse leggermente, gli appoggiava altresì due volte le mani sul petto, ma senza spingerlo, allorché protestava anch’egli.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltati l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  rigettata la richiesta istruttoria della reclamante in ordine al filmato prodotto, disponendone la restituzione, in quanto mezzo di prova non consentito dalla vigente normativa Federale nel caso di specie;

·  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento dello Stefani vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;

·  ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dallo Stefani, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. 

P. Q. M.

accoglie il gravame come sopra proposto dalla Fulgor Maceratese S.r.l., per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Stefani Danilo.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.  

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