COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PAGLIARE CALCIO avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. PAGLIARE CALCIO avverso sanzioni merito gara Pagliare Calcio – Monticelli, del 24.2.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 129 del 26.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Pagliare Calcio l’ammenda di € 1.700,00 per i comportamenti, anche discriminatori, dei propri sostenitori durante l’incontro in esame.

  Lo stesso Giudicante applicava al calciatore Cappella Francesco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, dalla tribuna, dopo essere stato espulso, nei confronti di un AA. 

  Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pagliare Calcio chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione.

  Deduceva la reclamante che:

-  l’AA sarebbe incorso in errore di persona, in quanto il calciatore Cappella, dopo l’espulsione, non si trovava in tribuna dove l’avrebbe riconosciuto, ma rimase, per tutto il secondo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi;

-  nel corso del primo tempo della gara, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra ospitata, alcuni sostenitori locali insultarono un AA, ma nessuno lo attinse con sputi: solo un getto d’acqua da una bottiglietta;

-  al termine dell’incontro, molte persone si avvicinarono alla rete di recinzione del campo, ma appare eccessivo parlare di sassaiola laddove il ridetto AA non era solo e sul piazzale non vi era che brecciolino fine;

-  il lancio di bottigliette, nel corso del secondo tempo della gara, con tutta certezza fu fatto dai sostenitori della squadra ospitata e non dai propri;

-  il giocatore di colore del Monticelli, che alla notifica del provvedimento di espulsione sbatteva violentemente il cancello, venne invitato da alcune persone presenti a comportarsi bene, rammentandogli che non si trovava a casa sua; alle sue risposte offensive ed ingiuriose, qualcuno del pubblico lo invitò ad uscire ed ad andare a farsi la doccia;

-  anche se, come refertato dall’AA, qualcuno avesse apostrofato il ridetto calciatore con l’epiteto “nero” , ciò non costituirebbe alcuna offesa alla razza, essendo, per costante e consolidata giurisprudenza, una mera risposta alle offese e provocazioni dello stesso giocatore. 

  Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara ed in particolare l’AA n. 2 ha precisato che:

-  il calciatore Cappella, identificato con assoluta certezza, nel corso del secondo tempo, si posizionò dietro di lui, nello spazio tra gli spogliatoi ed il terreno di gioco, minacciandolo ripetutamente;

-  nel corso del primo tempo, due o tre sostenitori locali si posizionarono vicino alla rete, dietro di lui, insultandolo reiteratamente ed attingendolo, uno di questi, con più sputi alla schiena; gli gettarono poi addosso dell’acqua da una bottiglietta ed infine anche la bottiglietta svuotata stessa, costringendolo ad entrare sul terreno di gioco per evitare di essere ulteriormente raggiunto;

-  alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, ritardato per la mancata consegna della chiave da parte del custode, alcuni sostenitori locali gli tirarono della ghiaia raggiungendolo, senza conseguenze, alla schiena;

-  durante il secondo tempo, il comportamento dei sostenitori locali proseguì, ma solo con le offese ed uno di questi, per due volte, rivolse al giocatore di colore della squadra avversaria, entrato in campo ed espulso dopo circa venti minuti, l’espressione “negro di merda”;

-  in tale occasione, altri sostenitori presenti intervennero per riprendere la persona in questione, dicendogli che simili frasi non dovevano essere pronunciate.

  LA COMMISSIONE

 

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto che la condotta posta in essere dal Cappella fuori dal campo di gioco, identificato con assoluta certezza dall’AA, vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e sanzionata con la pena ivi prevista nel minimo edittale, alla quale deve essere cumulata quella conseguente alla sua espulsione dal campo per somma di ammonizioni; ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine ai fatti loro contestati: a) per avere questi tenuto un comportamento reiteratamente offensivo ed irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, attingendo uno di loro addirittura con sputi ed acqua, lanciandogli addosso altresì ghiaia ed una bottiglietta vuota di plastica; b)  per avere un sostenitore rivolto espressioni discriminatorie ad un giocatore della squadra avversaria;rilevato che a norma dell’art. 11 del Cgs, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori;rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00, salvo ulteriori e più gravi sanzioni;considerato altresì che a norma dell’art. 13 del Cgs “la responsabilità delle società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata” se “altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”;ritenuto, alla luce delle dichiarazioni dell’AA rese avanti questa Commissione, che nel caso di specie risulta sussistente l’attenuante sopra richiamata, avendo alcuni sostenitori chiaramente manifestato la loro dissociazione.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Pagliare Calcio, così decide:

-  lo accoglie nella parte inerente la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, per l’effetto riducendola ad € 1.000,00 (mille/00);

-  lo respinge nel resto.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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