COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA avverso sanzioni merito gara Badia T

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA avverso sanzioni merito gara Badia Tedalda – Acqualagna, del 24.2.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 129 del 26.2.2010.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento dei propri sostenitori, durante ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Braccini Simone la sanzione della squalifica per due gare effettive.

  Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’U.S. Badia Tedalda chiedendo la riduzione dell’ammenda, ritenuta eccessiva, e l’annullamento della squalifica inflitta al proprio calciatore.

  Ammetteva la reclamante che, a fine gara, un estraneo si avvicinò all’ufficiale di gara contestandone l’operato, ma senza mai offendere o insultare la persona. Comunque, un dirigente locale, sostando davanti alla porta dello spogliatoio riservato all’arbitro, ne prese le difese consentendo altresì che il fine partita si concludesse correttamente.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di essere stato insultato e minacciato più volte durante la gara da alcuni sostenitori della squadra ospitante. Al termine dell’incontro, un ragazzino che si stava allenando, lo insultò dandogli anche due pacche sulle spalle ma senza procurargli alcun dolore.

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica di due gare effettive inflitta al calciatore Braccini in quanto inferiore al minimo e quindi non impugnabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva;ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro;considerato che il 3° comma dell’art. 4 del Cgs stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi, derivandone, nel caso di specie, una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dall’U.S. Badia Tedalda, così decide:

-  lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Braccini Simone in quanto non impugnabile ex art. 45, 3° comma, lett. a) Cgs;

-  lo accoglie per la pena pecuniaria applicata alla Società, per l’effetto riducendo l’ammenda ad € 100,00 (cento/00).

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.  

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