COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GHITA GABRIEL avverso sanzioni

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE GHITA GABRIEL avverso sanzioni merito gara Palmense – Campofilone, del 20.2.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 127 del 24.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ghita Gabriel, asseritamene tesserato per la società Campofilone, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014 per i gravi fatti da questi posti in essere, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso detta squalifica ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, lamentandone l’eccessività e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una sensibile riduzione.

  Deduceva il reclamante la sostanziale sproporzione tra quanto accaduto e la sanzione subita, anche alla luce della giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva.

  In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento offensivo e violento ascritto al calciatore Ghita, precisando:

-  di averlo espulso al 14° minuto del secondo tempo per frase offensiva nei suoi confronti;

-  alla notifica del provvedimento, lo stesso lo percuoteva con entrambe le mani, insieme, al volto con un colpo molto forte che gli procurava per qualche secondo di tempo intenso ma momentaneo dolore;

-  veniva poi portato via a forza dai suoi compagni di squadra, mentre questi proferiva minacce nei suoi confronti;

-  a fine gara, lo afferrava con forza da dietro con una mano al collo ed una al braccio, strattonandolo e minacciandolo ancora, provocandogli escoriazioni e dolore persistito per qualche giorno;

-  veniva quindi portato via definitivamente. 

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, escludendo quindi il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dal reclamante.

  In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Ghita, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro.

  Le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, vanno valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico protetto dall’Ordinamento sportivo della incolumità fisica dell’arbitro, potendo provocare altresì allarme sociale e disordini in campo.

  Ritiene tuttavia la Commissione di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della proporzione della sanzione applicabile al caso in esame, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il gravame come innanzi proposto in proprio dal calciatore Ghita Gabriel e, per l’effetto, gli riduce la sanzione della squalifica al 30 giugno 2013.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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