COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 60

del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei giocatori

PETTORRUSO Maurizio e ZEBELLONI Davide, tesserati per la

A.S.D SAN DONATO, il sig. TUCCI Bruno, Presidente della A.S.D.

SAN DONATO all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art.1,

comma 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c.1 e 16 c.1 dello

Statuto, ed in relazione all’art.10 c.2 C.G.S. per aver

contravvenuto i principi di lealtà, correttezza e probità e nei

confronti della società A.S.D. SAN DONATO a titolo di

responsabilità ai sensi dell’art.4 c.1 C.G.S., in conseguenza della

violazione ascritta al proprio presidente.

Con atto dell’11 febbraio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa

Commissione i sigg. PETTORRUSO Maurizio e ZEBELLONI Davide, giocatori della

A.S.D SAN DONATO, il sig. TUCCI Bruno, Presidente della A.S.D. SAN DONATO

all’epoca dei fatti, e la società medesima in conseguenza della violazione ascritta al

proprio presidente, in quanto i giocatori deferiti venivano impiegati in una gara di

campionato nella stagione sportiva 2008-2009 senza averne titolo perché non tesserati,

con ciò contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità.

All’udienza del 26 febbraio 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Stefano

Papa, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Cristina Barbieri in rappresentanza

di Zebelloni Davide, l’avv. Enrico Onde in rappresentanza della società A.S.D. San

Donato, il giocatore Zebelloni Davide e la signora Iemmola Maria Fortunata, quale

Presidente pro tempore della società A.S.D. San Donato.

Non compariva Pettorruso Maurizio benché ritualmente citato.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per ciascun giocatore deferito

la sanzione della squalifica per giorni quindici; per il sig. Tucci Bruno la inibizione per mesi

tre e per la società A.S.D. San Donato un punto di penalità ed euro 300,00 di ammenda.

Veniva quindi sentito lo Zebelloni.

Le difese producevano memorie difensive acquisite dalla Commissione, previo parere del

Procuratore Federale che nulla opponeva, e concludevano chiedendo il proscioglimento

dei propri assistiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile.

Zebelloni Davide e Pettorruso Maurizio hanno giocato una gara del campionato

2008/2009 (la prima) per la società San Donato senza essere tesserati per la medesima,

ma risultando ancora tesserati per altra società (A.S.D. Pecetto).

Tal condotta, però, a parere di questa Commissione, non comporta nel caso di specie

alcuna responsabilità in capo ai soggetti deferiti.

Senza dover scomodare le categorie giuridiche della giustizia ordinaria è sufficiente

ricorrere al concetto di bona fides per affrontare la questione oggetto del presente

deferimento.

Non v’è chi non veda che non si può essere sanzionati per condotte poste in essere in

assoluta buona fede vieppiù nel caso che qui ci occupa atteso che si contesta ai soggetti

deferiti la inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità.

E’ del tutto evidente che in tanto si può sostenere la assenza di lealtà, correttezza e

probità in determinati comportamenti in quanto non vi sia buona fede in capo a chi ha

tenuto dette condotte.

Nel caso in esame, però, la buona fede sussiste.

Risulta infatti dall’ampio materiale istruttorio e dalla attenta e precisa ricostruzione della

Procura Federale e delle difese, che i giocatori in questione, al termine della stagione

2007/2008 disputata per la società Real Tricolore e conclusasi con la vittoria del

campionato, vennero ceduti in blocco con i compagni di squadra, unitamente a tutti i diritti

sportivi, alla società A.S.D. Pecetto alla luce delle condizioni economiche della Real

Tricolore che non ne consentivano l’iscrizione alla categoria superiore; peraltro, non solo i

due giocatori in parola non ebbero mai alcun rapporto con la A.S.D. Pecetto che infatti

non ne chiese mai le prestazioni sportive così come di altri giocatori provenienti dal Real

Tricolore in quanto non interessata, ma la A.S.D. Pecetto assicurò loro ed al presidente

Tucci lo svincolo proprio per le predette ragioni.

Pertanto, quando Zebelloni e Pettorruso si tesserarono per la A.S.D. San Donato lo

fecero nella convinzione, in fatto e in diritto, di essere liberi; così la A.S.D. San Donato

quando inviò tramite R.R. la richiesta di tesseramento dei due giocatori lo fece nella

medesima convinzione ulteriormente rafforzata dalle rassicurazioni della A.S.D. Pecetto.

Quanto sopra trova ulteriore conforto nelle iniziative assunte dalla San Donato

successivamente alla scoperta del fatto in esame: immediata richiesta delle ragioni di tale

situazione alla Pecetto che rispondeva di non sapere che i due fossero tesserati per sé e

che avrebbe provveduto immediatamente a porvi rimedio (cosa che avvenne

consentendo il loro regolare tesseramento per San Donato a partire dal mese di dicembre

2008) ed immediata sospensione dell’utilizzo dei due giocatori fino alla regolarizzazione

della loro posizione.

Alla luce pertanto della buona fede di tutti i soggetti deferiti nelle condotte loro contestate

si impone il loro proscioglimento.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare, ritenuta la buona fede dei soggetti deferiti, proscioglie

PETTORRUSO Maurizio, ZEBELLONI Davide, TUCCI Bruno e la società A.S.D. SAN

DONATO.

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