COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60
del 11 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei giocatori
PETTORRUSO Maurizio e ZEBELLONI Davide, tesserati per la
A.S.D SAN DONATO, il sig. TUCCI Bruno, Presidente della A.S.D.
SAN DONATO all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art.1,
comma 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c.1 e 16 c.1 dello
Statuto, ed in relazione all’art.10 c.2 C.G.S. per aver
contravvenuto i principi di lealtà, correttezza e probità e nei
confronti della società A.S.D. SAN DONATO a titolo di
responsabilità ai sensi dell’art.4 c.1 C.G.S., in conseguenza della
violazione ascritta al proprio presidente.
Con atto dell’11 febbraio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione i sigg. PETTORRUSO Maurizio e ZEBELLONI Davide, giocatori della
A.S.D SAN DONATO, il sig. TUCCI Bruno, Presidente della A.S.D. SAN DONATO
all’epoca dei fatti, e la società medesima in conseguenza della violazione ascritta al
proprio presidente, in quanto i giocatori deferiti venivano impiegati in una gara di
campionato nella stagione sportiva 2008-2009 senza averne titolo perché non tesserati,
con ciò contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità.
All’udienza del 26 febbraio 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Stefano
Papa, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Cristina Barbieri in rappresentanza
di Zebelloni Davide, l’avv. Enrico Onde in rappresentanza della società A.S.D. San
Donato, il giocatore Zebelloni Davide e la signora Iemmola Maria Fortunata, quale
Presidente pro tempore della società A.S.D. San Donato.
Non compariva Pettorruso Maurizio benché ritualmente citato.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per ciascun giocatore deferito
la sanzione della squalifica per giorni quindici; per il sig. Tucci Bruno la inibizione per mesi
tre e per la società A.S.D. San Donato un punto di penalità ed euro 300,00 di ammenda.
Veniva quindi sentito lo Zebelloni.
Le difese producevano memorie difensive acquisite dalla Commissione, previo parere del
Procuratore Federale che nulla opponeva, e concludevano chiedendo il proscioglimento
dei propri assistiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile.
Zebelloni Davide e Pettorruso Maurizio hanno giocato una gara del campionato
2008/2009 (la prima) per la società San Donato senza essere tesserati per la medesima,
ma risultando ancora tesserati per altra società (A.S.D. Pecetto).
Tal condotta, però, a parere di questa Commissione, non comporta nel caso di specie
alcuna responsabilità in capo ai soggetti deferiti.
Senza dover scomodare le categorie giuridiche della giustizia ordinaria è sufficiente
ricorrere al concetto di bona fides per affrontare la questione oggetto del presente
deferimento.
Non v’è chi non veda che non si può essere sanzionati per condotte poste in essere in
assoluta buona fede vieppiù nel caso che qui ci occupa atteso che si contesta ai soggetti
deferiti la inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità.
E’ del tutto evidente che in tanto si può sostenere la assenza di lealtà, correttezza e
probità in determinati comportamenti in quanto non vi sia buona fede in capo a chi ha
tenuto dette condotte.
Nel caso in esame, però, la buona fede sussiste.
Risulta infatti dall’ampio materiale istruttorio e dalla attenta e precisa ricostruzione della
Procura Federale e delle difese, che i giocatori in questione, al termine della stagione
2007/2008 disputata per la società Real Tricolore e conclusasi con la vittoria del
campionato, vennero ceduti in blocco con i compagni di squadra, unitamente a tutti i diritti
sportivi, alla società A.S.D. Pecetto alla luce delle condizioni economiche della Real
Tricolore che non ne consentivano l’iscrizione alla categoria superiore; peraltro, non solo i
due giocatori in parola non ebbero mai alcun rapporto con la A.S.D. Pecetto che infatti
non ne chiese mai le prestazioni sportive così come di altri giocatori provenienti dal Real
Tricolore in quanto non interessata, ma la A.S.D. Pecetto assicurò loro ed al presidente
Tucci lo svincolo proprio per le predette ragioni.
Pertanto, quando Zebelloni e Pettorruso si tesserarono per la A.S.D. San Donato lo
fecero nella convinzione, in fatto e in diritto, di essere liberi; così la A.S.D. San Donato
quando inviò tramite R.R. la richiesta di tesseramento dei due giocatori lo fece nella
medesima convinzione ulteriormente rafforzata dalle rassicurazioni della A.S.D. Pecetto.
Quanto sopra trova ulteriore conforto nelle iniziative assunte dalla San Donato
successivamente alla scoperta del fatto in esame: immediata richiesta delle ragioni di tale
situazione alla Pecetto che rispondeva di non sapere che i due fossero tesserati per sé e
che avrebbe provveduto immediatamente a porvi rimedio (cosa che avvenne
consentendo il loro regolare tesseramento per San Donato a partire dal mese di dicembre
2008) ed immediata sospensione dell’utilizzo dei due giocatori fino alla regolarizzazione
della loro posizione.
Alla luce pertanto della buona fede di tutti i soggetti deferiti nelle condotte loro contestate
si impone il loro proscioglimento.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ritenuta la buona fede dei soggetti deferiti, proscioglie
PETTORRUSO Maurizio, ZEBELLONI Davide, TUCCI Bruno e la società A.S.D. SAN
DONATO.