COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60
del 11 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo Societa’ U.S.D. CASTELLAZZO avverso le decisioni
del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.1 sul Comunicato
Ufficiale n. 57 del 25.02.2010 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTELLAZZO – FOSSANO
del 21.02.2010, Campionato Eccellenza Girone B
La società USD Castellazzo con il ricorso inviato in data 02.03.2010 si duole del
provvedimento disciplinare della inibizione sino al 25 marzo 2010 a carico del proprio
allenatore sig. LOVISOLO Stefano in riferimento alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3
lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. che fra i provvedimenti non impugnabili ed
immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici
e massaggiatori fino ad un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società U.S.D. CASTELLAZZO l’ammontare della
relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.