COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 60

del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo Societa’ U.S.D. CASTELLAZZO avverso le decisioni

del Giudice Sportivo pubblicate al punto 4.1.1 sul Comunicato

Ufficiale n. 57 del 25.02.2010 del Comitato Regionale Piemonte e

Valle d’Aosta, in relazione alla gara CASTELLAZZO – FOSSANO

del 21.02.2010, Campionato Eccellenza Girone B

La società USD Castellazzo con il ricorso inviato in data 02.03.2010 si duole del

provvedimento disciplinare della inibizione sino al 25 marzo 2010 a carico del proprio

allenatore sig. LOVISOLO Stefano in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3

lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. che fra i provvedimenti non impugnabili ed

immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici

e massaggiatori fino ad un mese”.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società U.S.D. CASTELLAZZO l’ammontare della

relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it