COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 60

del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo Società U. S. Ardor San Francesco avverso la

decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 4.1.2 sul

Comunicato Ufficiale n. 57 del 25.02.2010 del Comitato Regionale

Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara BORGARO

TORINESE 1965 - ARDOR S. FRANCESCO del 21.02.2010,

Campionato Promozione Girone B

La Società U. S. Ardor S. Francesco con il reclamo inviato in data 01.03.2010 si duole

della squalifica sino al 25-03.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente

STEFANETTO Gianmarco in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3

lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi

contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad

un mese”.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società U.S.ARDOR SAN FRANCESCO della

relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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