COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60
del 11 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo Società U. S. Ardor San Francesco avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 4.1.2 sul
Comunicato Ufficiale n. 57 del 25.02.2010 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara BORGARO
TORINESE 1965 - ARDOR S. FRANCESCO del 21.02.2010,
Campionato Promozione Girone B
La Società U. S. Ardor S. Francesco con il reclamo inviato in data 01.03.2010 si duole
della squalifica sino al 25-03.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente
STEFANETTO Gianmarco in riferimento alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3
lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi
contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad
un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società U.S.ARDOR SAN FRANCESCO della
relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.