COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60
del 11 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo dell’ A.S.D. MEINA CALCIO avverso decisione del
G.S. Relativa alla gara “ASD MEINA CALCIO – ASD JUNIOR
MOVIL” del 14 febbraio 2010 valida per il campionato di III
categoria gir. A pubblicata sul c.u. Nr. 34 del 18.02.2010:
squalifica Colucci Roberto
La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a
quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe, delibera quanto segue:
Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della decisione del giudice
sportivo che ha deliberato di infliggere QUATTRO GIORNATE effettive di SQUALIFICA,
ed in particolare fino a tutto il 14 marzo 2010, al giocatore ROBERTO COLUCCI.
In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore sia caduto e che a seguito della
caduta vi sia stato un urto del tutto accidentale con l’avversario: in conseguenza di ciò
chiede la riduzione della squalifica inflitta.
In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore abbia dato una gomitata volontaria
all’avversario, senza lasciare spazio a ipotesi alternative.
Il rapporto di gara è peraltro dotato, non guasta ripeterlo ancora una volta, di fede c.d.
privilegiata e dunque non può essere in nessun modo messo in discussione peraltro su
punti così chiari come quelli ricostruiti dal rapporto arbitrale in questione.
P.Q.M.
La CD rigetta il ricorso.
La tassa, allegata al reclamo, da incamerare.