COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 60

del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

4.3. Delibera del Collegio Arbitrale (dal comunicato

ufficiale n. 4 del Collegio Arbitrale della L.N.D.)

VERTENZA: all. Antonio Daniele ZOPPO / U.S.D. MONTALTESE

L’allenatore dilettante Zoppo Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso

datato 3\07\2009, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito

di € 8000,00 (ottomila/00) oltre interessi, nei confronti della U.S.D. Montaltese

partecipante al campionato di Promozione C.R. Piemonte, come previsto dalla scrittura

privata del 1°\08\2008 e regolarmente depositata presso il C.R. Piemonte.

Lo stesso comunicava di essere stato esonerato il 16\11\2008 con lettera a firma del

Presidente della società.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 5\10\2009 richiedeva alle parti le

proprie controdeduzioni e nel contempo, il 12\11\2009, richiedeva al C.R. Piemonte la

prova dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.

La società U.S.D. Montaltese con note del 3 agosto, 18 settembre e 16 ottobre 2010,

inviate al tecnico e a questo Collegio, cercava di addivenire ad un accordo per la

risoluzione della controversia economica col tecnico che, a loro dire, rifiutava l’incontro.

In data 26\10\2009 l’allenatore Zoppo Antonio comunicava di disconoscere quanto

dichiarato dalla società U.S.D. Montaltese in quanto “mai nessuno della società aveva

cercato di contattarlo e proposto la chiusura del nostro rapporto” e “comunque rimaneva

a disposizione per qualsiasi chiarimento”.

Pertanto, il Collegio esaminata la documentazione prodotta fa obbligo alla società U.S.D.

Montaltese di rifondere l’allenatore Zoppo Antonio la somma non corrisposta di € 8000,00

quale premio di tesseramento stagione 2008\09 come da accordo economico sottoscritto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Zoppo Antonio e per l’effetto dichiara

l’obbligo alla società U.S.D. Montaltese di corrispondere la somma di € 8000,00 a saldo

del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 240,00 per un ammontare

complessivo di € 8240,00 (ottomiladuecentoquaranta).

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,

modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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