COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 62

del 19 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Reclamo proposto dalla A.D. SPORTIVA NOLESE avverso le

deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara

SPORTIVA NOLESE – QUINCINETTO TAVAGNASCO disputata il

21/02/10 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B. (

C. U. N° 57 del 25/02/10 ).

Con il reclamo in oggetto, la A.D. SPORTIVA NOLESE contesta le decisioni assunte dal

Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 57 del 25/02/10, sostenendo che le stesse sono

basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede

che venga ridotta la squalifica fino al 30/06/10 inflitta al proprio allenatore Sig. BERTA

Roberto.

La Società reclamante nega che il proprio allenatore, verso la fine del primo tempo della

gara SPORTIVA NOLESE – QUINCINETTO TAVAGNASCO, disputata il 21/02/10

nell’ambito del Campionato di Promozione - Girone B, a seguito del provvedimento di

espulsione decretato dall’arbitro nei suoi confronti, abbia tenuto i comportamenti posti a

base della squalifica.

In particolare il reclamo precisa che l’allenatore BERTA Roberto non ha assolutamente

spinto il direttore di gara, né lo ha aggredito cercando di colpirlo con la testa e con pugni,

limitandosi a criticare il suo operato con proteste verbali.

Questa C.D.T., a seguito della richiesta avanzata dalla Società SPORTIVA NOLESE,

provvedeva a convocare ed a sentire, nella seduta del 12/02/10, il Signor SACCO Mario,

delegato dall’uopo dal Presidente, il quale ribadiva che il proprio allenatore,

nell’occasione, si era limitato ad affrontare verbalmente, sia pure a muso duro, il direttore

di gara, senza però commettere alcun gesto violento, negando altresì ulteriori

intemperanze, sia al termine del primo tempo che alla fine della partita.

Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale,

che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello

svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento.

D’altra parte, l’episodio in questione, così come puntualmente descritto dal direttore di

gara nel proprio supplemento di rapporto e, quindi, per sua stessa ammissione, è rimasto

circoscritto nell’ ambito delle intemperanze verbali, senza aver dato luogo a violenze

fisiche di alcun genere e, pertanto, tale presupposto consente di rendere accoglibile il

reclamo per quanto attiene la congruità della sanzione adottata.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale

DELIBERA

di ridurre fino al 31/05/10 la squalifica inflitta al Sig. BERTA Roberto, nulla disponendo

per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.

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