COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62
del 19 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della Società A.S.D. VINOVO BOYS 2009 avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato
ufficiale n. 40 della Delegazione Provinciale di Torino del 4.3.2010
in riferimento alla gara VINOVO BOYS 2009 – POLISPORTIVA
SANTA RITA del 24.02.2010 valida per il Campionato
Giovanissimi Provinciali – Girone C
Con il ricorso in oggetto la Società VINOVO BOYS 2009 chiede l’annullamento della
decisione con la quale il G.S. ha assegnato gara persa alla predetta in quanto non
disputata a causa del fatto che l’impianto sportivo era privo di illuminazione. Il G.S. ha
rilevato la responsabilità oggettiva della ricorrente consistita nel mancato approntamento
del terreno di gioco e ciò in violazione dell’art.1 Reg. Gioco Calcio
Il ricorso merita accoglimento non perché sia errato il provvedimento del G.S., ma in
quanto la documentazione allegata al ricorso consente di escludere la responsabilità
della ricorrente per la mancata disputa della gara in questione.
La gara veniva programmata per le ore 18.00 del 24 febbraio 2010 (orario invernale
preserale) in orario incompatibile con l’impianto dove doveva disputarsi atteso che la
ricorrente aveva regolarmente comunicato, prima dell’inizio della stagione sportiva
2009/2010, con l’apposito allegato al modulo di iscrizione relativo al campo di gioco
(autorizzazione disponibilità campo di gioco 20 luglio 2009) che tale impianto era privo di
illuminazione.
A questo punto, la società ricorrente si adoperava per reperire un impianto alternativo
dove potere disputare la partita e lo individuava in quello della società CENISIA, in Torino
via Revello n. 1, per lo stesso giorno, ma alle ore 21.00, come da comunicazione
19.2.2010 regolarmente inviata alla Delegazione Provinciale ed alla società avversaria. La
POLISPORTIVA SANTA RITA, però, in data 22.2.2010 (due gg. prima della gara)
comunicava telefonicamente alla ricorrente la non accettazione del cambio.
La VINOVO BOYS segnalava tempestivamente tale situazione alla Delegazione
Provinciale rilevando, nuovamente, l’impossibilità di giocare sul proprio campo atteso
l’infelice orario in cui era stata fissata la gara.
A fronte, peraltro, dell’assenza di provvedimenti di rinvio ad altra data ed in orario diverso
della gara in questione da parte della competente Delegazione, le società si
presentavano regolarmente al campo nell’orario fissato unitamente al direttore di gara il
quale non poteva che constatare uno stato di fatto, l’impossibilità della disputa della gara
per mancanza di illuminazione.
Alla luce di quanto sopra non v’è chi non veda che alcuna responsabilità può essere
ascritta alla società ricorrente: in primo luogo, perché tutta la vicenda prende le mosse
dalla programmazione della gara in orario non compatibile con le caratteristiche del
campo di gioco (decisione non nella disponibilità della ricorrente); in secondo luogo,
perché la ricorrente ha comunque cercato (riuscendovi) di assicurare il regolare
svolgimento della gara che non si è disputata per la non accettazione da parte della
società avversaria (decisione anche questa non nella disponibilità della ricorrente).
In conclusione, la Commissione ritiene fondato il ricorso in esame con conseguente
inevitabile ripetizione della gara.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 40
del 4.3.2010 della Delegazione Provinciale di Torino, annulla la sanzione della perdita
della gara inflitta alla società VINOVO BOYS 2009 e dispone la ripetizione della gara
VINOVO BOYS 2009 – POLISPORTIVA SANTA RITA.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.