COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ter

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 62

del 19 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della Società A.S.D. VINOVO BOYS 2009 avverso la

decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato

ufficiale n. 40 della Delegazione Provinciale di Torino del 4.3.2010

in riferimento alla gara VINOVO BOYS 2009 – POLISPORTIVA

SANTA RITA del 24.02.2010 valida per il Campionato

Giovanissimi Provinciali – Girone C

Con il ricorso in oggetto la Società VINOVO BOYS 2009 chiede l’annullamento della

decisione con la quale il G.S. ha assegnato gara persa alla predetta in quanto non

disputata a causa del fatto che l’impianto sportivo era privo di illuminazione. Il G.S. ha

rilevato la responsabilità oggettiva della ricorrente consistita nel mancato approntamento

del terreno di gioco e ciò in violazione dell’art.1 Reg. Gioco Calcio

Il ricorso merita accoglimento non perché sia errato il provvedimento del G.S., ma in

quanto la documentazione allegata al ricorso consente di escludere la responsabilità

della ricorrente per la mancata disputa della gara in questione.

La gara veniva programmata per le ore 18.00 del 24 febbraio 2010 (orario invernale

preserale) in orario incompatibile con l’impianto dove doveva disputarsi atteso che la

ricorrente aveva regolarmente comunicato, prima dell’inizio della stagione sportiva

2009/2010, con l’apposito allegato al modulo di iscrizione relativo al campo di gioco

(autorizzazione disponibilità campo di gioco 20 luglio 2009) che tale impianto era privo di

illuminazione.

A questo punto, la società ricorrente si adoperava per reperire un impianto alternativo

dove potere disputare la partita e lo individuava in quello della società CENISIA, in Torino

via Revello n. 1, per lo stesso giorno, ma alle ore 21.00, come da comunicazione

19.2.2010 regolarmente inviata alla Delegazione Provinciale ed alla società avversaria. La

POLISPORTIVA SANTA RITA, però, in data 22.2.2010 (due gg. prima della gara)

comunicava telefonicamente alla ricorrente la non accettazione del cambio.

La VINOVO BOYS segnalava tempestivamente tale situazione alla Delegazione

Provinciale rilevando, nuovamente, l’impossibilità di giocare sul proprio campo atteso

l’infelice orario in cui era stata fissata la gara.

A fronte, peraltro, dell’assenza di provvedimenti di rinvio ad altra data ed in orario diverso

della gara in questione da parte della competente Delegazione, le società si

presentavano regolarmente al campo nell’orario fissato unitamente al direttore di gara il

quale non poteva che constatare uno stato di fatto, l’impossibilità della disputa della gara

per mancanza di illuminazione.

Alla luce di quanto sopra non v’è chi non veda che alcuna responsabilità può essere

ascritta alla società ricorrente: in primo luogo, perché tutta la vicenda prende le mosse

dalla programmazione della gara in orario non compatibile con le caratteristiche del

campo di gioco (decisione non nella disponibilità della ricorrente); in secondo luogo,

perché la ricorrente ha comunque cercato (riuscendovi) di assicurare il regolare

svolgimento della gara che non si è disputata per la non accettazione da parte della

società avversaria (decisione anche questa non nella disponibilità della ricorrente).

In conclusione, la Commissione ritiene fondato il ricorso in esame con conseguente

inevitabile ripetizione della gara.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 40

del 4.3.2010 della Delegazione Provinciale di Torino, annulla la sanzione della perdita

della gara inflitta alla società VINOVO BOYS 2009 e dispone la ripetizione della gara

VINOVO BOYS 2009 – POLISPORTIVA SANTA RITA.

Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it