COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA - A.S.D. RACALE del 31 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D.
GIOVENTU’ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per la squalifica del campo (5 giornate a porte chiuse in campo neutro) e inibizione dirigente
PULPITO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 9 Febbraio 2010 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- rilevato che dalla documentazione acquisita al processo è possibile pervenire ad un parziale accoglimento
del ricorso dal momento che dalla descrizione puntuale e inequivocabile del direttore di gara e dei suoi
assistenti è risultato che il comportamento dei sostenitori locali è stato mitigato dall’intervento dei dirigenti
della società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica del
campo, a porte chiuse ed in campo neutro, per n. 3 giornate effettive di gara, di cui due già scontate, con
l’aggiunta della sanzione dell’ammenda di € 3000,00;
- ritenuto altresì che va ridimensionata anche la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente sig. PULPITO
Vincenzo (atteso che il comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro non ha avuto conseguenze di
particolare violenza a seguito di semplici spintonamenti) per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la
sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2010
P.Q.M.
D E L I B E R A
- accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA e, per l’effetto, ridursi a n. 3
giornate effettive di gara (di cui due già scontate), la squalifica del campo a porte chiuse in campo neutro,
con l’aggiunta della sanzione dell’ammenda di € 3000,00;
- ridursi al 31 dicembre 2010 la inibizione al dirigente PULPITO Vincenzo;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.