COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA - A.S.D. RACALE del 31 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D.

GIOVENTU’ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per la squalifica del campo (5 giornate a porte chiuse in campo neutro) e inibizione dirigente

PULPITO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 9 Febbraio 2010 del

Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  rilevato che dalla documentazione acquisita al processo è possibile pervenire ad un parziale accoglimento

del ricorso dal momento che dalla descrizione puntuale e inequivocabile del direttore di gara e dei suoi

assistenti è risultato che il comportamento dei sostenitori locali è stato mitigato dall’intervento dei dirigenti

della società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica del

campo, a porte chiuse ed in campo neutro, per n. 3 giornate effettive di gara, di cui due già scontate, con

l’aggiunta della sanzione dell’ammenda di € 3000,00;

-  ritenuto altresì che va ridimensionata anche la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente sig. PULPITO

Vincenzo (atteso che il comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro non ha avuto conseguenze di

particolare violenza a seguito di semplici spintonamenti) per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la

sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2010

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA e, per l’effetto, ridursi a n. 3

giornate effettive di gara (di cui due già scontate), la squalifica del campo a porte chiuse in campo neutro,

con l’aggiunta della sanzione dell’ammenda di € 3000,00;

-  ridursi al 31 dicembre 2010 la inibizione al dirigente PULPITO Vincenzo;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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