COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 - A.S.D. LIZZANELLO del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della
A.S.D. LIZZANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei
calciatori TORTORELLA Pierandrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 4 Marzo
2010 della Delegazione Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che è risultato confermato il comportamento reiteratamente violento del calciatore
TORTORELLA Pierandrea nei confronti del collega avversario TAFURO Francesco della società A.S.D.
FOOTBALL GUAGNANO 2008 per cui adeguato a tale comportamento antisportivo e violento (con
conseguenze di particolari entità sotto il profilo fisico dell’aggredito) si appalesa la sanzione della squalifica
inflitta dal primo giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della società.