COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 - A.S.D. LIZZANELLO del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della

A.S.D. LIZZANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei

calciatori TORTORELLA Pierandrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 4 Marzo

2010 della Delegazione Provinciale di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  considerato che è risultato confermato il comportamento reiteratamente violento del calciatore

TORTORELLA Pierandrea nei confronti del collega avversario TAFURO Francesco della società A.S.D.

FOOTBALL GUAGNANO 2008 per cui adeguato a tale comportamento antisportivo e violento (con

conseguenze di particolari entità sotto il profilo fisico dell’aggredito) si appalesa la sanzione della squalifica

inflitta dal primo giudice che va condivisa e confermata

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO e, per l’effetto, addebitare la relativa

tassa sul conto della società.

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