COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 49 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

Gara: POL. DE GREGORIO A.S.D. - A.S.D. JUVENTUS S. GIROLAMO - dell’ 8 Febbraio 2010

(Reclamo della società A.S.D. JUVENTUS S. GIROLAMO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice

Sportivo Territoriale avverso la società ed il Sig. BENEDETTO GERARDO, di cui alla delibera pubblicata sul

Comunicato Ufficiale n° 38 del 18 Febbraio 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

premesso e considerato

-  che con il reclamo in epigrafe l’A.S.D. Juventus San Girolamo ha chiesto – testualmente - “di poter

revocare i provvedimenti irrogati all’allenatore Benedetto Gerardo e la relativa ammenda di € 500,00”,

prestando acquiescenza alle altre decisioni assunte dal primo Giudice nei confronti del sig. De Mola

Domenico e De Noia Vito Antonio;

-  che nessuna delle circostanze addotte dalla reclamante ha trovato riscontro nel corso dell’istruttoria

espletata;

-  che, infatti, il direttore di gara ha confermato quanto riportato sul referto relativamente al comportamento

tenuto dal sig. Benedetto Gerardo chiarendo, altresì, che i dirigenti della reclamante non si sono prodigati

per proteggerne l’incolumità;

-  che ai fini del reclamo è irrilevante la posizione del dirigente della Società controinteressata, De Gregorio

Ottavio, il quale – come da accertamenti - si è comunque limitato a svolgere il compito di Forza Pubblica

Sostitutiva;

-  che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue rispetto ai fatti accertati e la loro

motivazione appare immuni da vizi logici;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

-  rigettarsi il reclamo per le motivazioni di cui in narrativa e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul

conto della società istante.

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